Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1915 al 26 dicembre 1916. Leggi il testo vigente →

[1]L'esercizio camerale comincia col 1° dicembre e termina col 30 novembre dell'anno successivo.

[2]Non piu' tardi del 15 settembre il ministro di agricoltura, industria e commercio, su proposta del R. commissario per la Camera agrumaria, sentita la Commissione consultiva instituita in conformita' del R. decreto del 20 gennaio 1910, n. 14, stabilira' il prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1910-911.

[3]Tale prezzo dovra' essere determinato con criteri prudenziali tenuto conto delle condizioni del mercato e della produzione. La differenza fra il prezzo minimo ed il prezzo di vendita conseguito nell'esercizio 1910-911, dopo eseguiti i prelevamenti disposti dalla legge, sara' destinata ad ammortare il valore del prodotto rimasto non venduto nell'annata stessa, calcolato in base al prezzo minimo. Il di piu' sara' ripartito fra tutti i depositanti dell'annata.

[4]Le somme che potranno in avvenire ricavarsi dalla vendita del prodotto dell'esercizio 1910-911 rimasto invenduto ed il cui valore sia stato ammortato, saranno distribuite ai depositanti in proporzione della quantita' da ciascuno depositata nello esercizio stesso.

[5]1 2 3 4 6

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 luglio 1911, n. 839

1

La L. 21 luglio 1911, n. 839 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, si applicheranno anche al prossimo esercizio 1911-912 della Camera agrumaria di Messina".

L. 6 luglio 1912, n. 742

2

La L. 6 luglio 1912, n. 742 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, si applicheranno anche all'esercizio 1912-913 della Camera agrumaria".

L. 19 giugno 1913, n. 643

3

La L. 19 giugno 1913, n. 643 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumari e dei loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria, sono prorogate a tutto l'esercizio 1913-914 della Camera predetta".

4

Il Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1058, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio o di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio 1914-915 della Camera predetta". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1914-915 e' eccezionalmente prorogato a tutto il 15 ottobre 1914".

6

Il D.L. Luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 229, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492 concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, numero 839, relativo alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina sono prorogate a tutto l'esercizio 1915-916 della Camera predetta". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1915-916 e' prorogato a tutto il 15 ottobre 1915".

Testo in vigore dal 8 ottobre 1915 al 26 dicembre 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1910

1910oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 2 giugno 1921 — 16 dicembre 2009per 89 anni
  3. 4 novembre 1917 — 2 giugno 1921per 4 anni
  4. 19 ottobre 1917 — 4 novembre 1917per 16 giorni
  5. 26 dicembre 1916 — 19 ottobre 1917per 10 mesi
  6. 8 ottobre 1915 — 26 dicembre 1916per un anno
  7. 21 ottobre 1914 — 8 ottobre 1915per 12 mesi
  8. 26 giugno 1913 — 21 ottobre 1914per un anno
  9. 31 luglio 1912 — 26 giugno 1913per 11 mesi
  10. 23 agosto 1911 — 31 luglio 1912per 11 mesi
  11. 30 luglio 1910 — 23 agosto 1911testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 8 ottobre 1915

Confronto con la versione in vigore dal 21 ottobre 1914 al 8 ottobre 1915.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 229, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492 concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, numero 839, relativo alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina sono prorogate a tutto l'esercizio 1915-916 della Camera predetta". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1915-916 e' prorogato a tutto il 15 ottobre 1915".

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;492~art5 · fonte del testo

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