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[1]((L'esercizio camerale comincia col 1° dicembre e termina col 30 novembre dell'anno successivo.
[2]Le vendite di ciascun esercizio sono imputate ai depositi dello stesso esercizio. Se le vendite eccedono i depositi, la parte in eccesso e' imputata ai depositi ancora esistenti degli esercizi anteriori a cominciare dall'esercizio piu' antico.
[3]Il ministro per l'industria ed il commercio determina, non piu' tardi del 15 settembre, su proposta del Consiglio di amministrazione della Camera agrumaria, il prezzo minimo di anticipazione per i depositi dell'esercizio camerale successivo. Tale prezzo, che non puo' essere variato, e' stabilito con criteri prudenziali, tenuto conto delle condizioni del mercato e della produzione.
[4]La differenza tra il prezzo di anticipazione ed il prezzo di vendita conseguito in ciascun esercizio, dopo eseguiti i prelevamenti disposti dalla legge, e' destinata ad ammortare il valore del prodotto rimasto non venduto nell'esercizio stesso, calcolato in base al prezzo di anticipazione. Il di piu' e' ripartito fra tutti i depositanti dell'annata.
[5]Le somme che si ricavassero in avvenire dalla vendita del prodotto rimasto invenduto alla fine di ciascun esercizio ed il cui valore sia stato ammortato saranno distribuite ai depositanti in proporzione delle quantita' da ciascuno depositate nell'esercizio stesso)).
Gli interventi su questo articolo(8)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 luglio 1911, n. 839
1La L. 21 luglio 1911, n. 839 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, si applicheranno anche al prossimo esercizio 1911-912 della Camera agrumaria di Messina".
L. 6 luglio 1912, n. 742
2La L. 6 luglio 1912, n. 742 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, si applicheranno anche all'esercizio 1912-913 della Camera agrumaria".
L. 19 giugno 1913, n. 643
3La L. 19 giugno 1913, n. 643 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumari e dei loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria, sono prorogate a tutto l'esercizio 1913-914 della Camera predetta".
Il Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1058, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio o di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio 1914-915 della Camera predetta". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1914-915 e' eccezionalmente prorogato a tutto il 15 ottobre 1914".
Il D.L. Luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 229, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492 concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, numero 839, relativo alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina sono prorogate a tutto l'esercizio 1915-916 della Camera predetta". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1915-916 e' prorogato a tutto il 15 ottobre 1915".
Il D.L. Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1665, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839 relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio 1916-917, della Camera predetta". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1916-917 e' prorogato a tutto 15 dicembre 1916".
Il D.L. Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1545, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernenti provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario della Camera predetta successivo a quello nel quale sara' conclusa la pace".
D.L. Luogotenenziale 20 settembre 1917, n. 1659
9Il D.L. Luogotenenziale 20 settembre 1917, n. 1659 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per la determinazione del prezzo minimo ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di cui nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, e' prorogato fino al 30 novembre di ciascun anno a partire dall'esercizio camerale 1917-918 e fino all'esercizio successivo a quello nel quale sara' conclusa la pace".
Testo in vigore dal 2 giugno 1921 al 16 dicembre 2009
