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[1]((L'esercizio camerale comincia col 1° dicembre e termina col 30 novembre dell'anno successivo.

[2]Le vendite di ciascun esercizio sono imputate ai depositi dello stesso esercizio. Se le vendite eccedono i depositi, la parte in eccesso e' imputata ai depositi ancora esistenti degli esercizi anteriori a cominciare dall'esercizio piu' antico.

[3]Il ministro per l'industria ed il commercio determina, non piu' tardi del 15 settembre, su proposta del Consiglio di amministrazione della Camera agrumaria, il prezzo minimo di anticipazione per i depositi dell'esercizio camerale successivo. Tale prezzo, che non puo' essere variato, e' stabilito con criteri prudenziali, tenuto conto delle condizioni del mercato e della produzione.

[4]La differenza tra il prezzo di anticipazione ed il prezzo di vendita conseguito in ciascun esercizio, dopo eseguiti i prelevamenti disposti dalla legge, e' destinata ad ammortare il valore del prodotto rimasto non venduto nell'esercizio stesso, calcolato in base al prezzo di anticipazione. Il di piu' e' ripartito fra tutti i depositanti dell'annata.

[5]Le somme che si ricavassero in avvenire dalla vendita del prodotto rimasto invenduto alla fine di ciascun esercizio ed il cui valore sia stato ammortato saranno distribuite ai depositanti in proporzione delle quantita' da ciascuno depositate nell'esercizio stesso)).

Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 luglio 1911, n. 839

1

La L. 21 luglio 1911, n. 839 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, si applicheranno anche al prossimo esercizio 1911-912 della Camera agrumaria di Messina".

L. 6 luglio 1912, n. 742

2

La L. 6 luglio 1912, n. 742 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, si applicheranno anche all'esercizio 1912-913 della Camera agrumaria".

L. 19 giugno 1913, n. 643

3

La L. 19 giugno 1913, n. 643 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumari e dei loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria, sono prorogate a tutto l'esercizio 1913-914 della Camera predetta".

4

Il Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1058, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio o di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio 1914-915 della Camera predetta". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1914-915 e' eccezionalmente prorogato a tutto il 15 ottobre 1914".

6

Il D.L. Luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 229, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492 concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, numero 839, relativo alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina sono prorogate a tutto l'esercizio 1915-916 della Camera predetta". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1915-916 e' prorogato a tutto il 15 ottobre 1915".

7

Il D.L. Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1665, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839 relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio 1916-917, della Camera predetta". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1916-917 e' prorogato a tutto 15 dicembre 1916".

8

Il D.L. Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1545, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernenti provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario della Camera predetta successivo a quello nel quale sara' conclusa la pace".

D.L. Luogotenenziale 20 settembre 1917, n. 1659

9

Il D.L. Luogotenenziale 20 settembre 1917, n. 1659 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per la determinazione del prezzo minimo ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di cui nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, e' prorogato fino al 30 novembre di ciascun anno a partire dall'esercizio camerale 1917-918 e fino all'esercizio successivo a quello nel quale sara' conclusa la pace".

Testo in vigore dal 2 giugno 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1910

1910oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 2 giugno 1921 — 16 dicembre 2009per 89 anni
  3. 4 novembre 1917 — 2 giugno 1921per 4 anni
  4. 19 ottobre 1917 — 4 novembre 1917per 16 giorni
  5. 26 dicembre 1916 — 19 ottobre 1917per 10 mesi
  6. 8 ottobre 1915 — 26 dicembre 1916per un anno
  7. 21 ottobre 1914 — 8 ottobre 1915per 12 mesi
  8. 26 giugno 1913 — 21 ottobre 1914per un anno
  9. 31 luglio 1912 — 26 giugno 1913per 11 mesi
  10. 23 agosto 1911 — 31 luglio 1912per 11 mesi
  11. 30 luglio 1910 — 23 agosto 1911testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 2 giugno 1921

Confronto con la versione in vigore dal 4 novembre 1917 al 2 giugno 1921. 69 parole tolte, 96 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Nonaggiunto: Le vendite di ciascun esercizio sono imputate ai depositi dello stesso esercizio. Se le vendite eccedono i depositi, la parte in eccesso e' imputata ai depositi ancora esistenti degli esercizi anteriori a cominciare dall'esercizio piu' antico.

aggiunto: Il ministro per l'industria ed il commercio determina, non piu' tardi del 15 settembre tolto: il ministro di agricoltura, industria e commercio,aggiunto: , su proposta del tolto: R. commissario per la aggiunto: Consiglio di amministrazione della Camera agrumaria, tolto: sentita la Commissione consultiva instituita in conformita' del R. decreto del 20 gennaio 1910, n. 14, stabilira' il prezzo minimo tolto: da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1910-911.

tolto: Tale prezzo dovra' essere determinato aggiunto: di anticipazione per i depositi dell'esercizio camerale successivo. Tale prezzo, che non puo' essere variato, e' stabilito con criteri prudenzialiaggiunto: , tenuto conto delle condizioni del mercato e della produzione.tolto: La differenza fra il prezzo minimo

aggiunto: La differenza tra il prezzo di anticipazione ed il prezzo di vendita conseguito tolto: nell'esercizio 1910-911 aggiunto: in ciascun esercizio, dopo eseguiti i prelevamenti disposti dalla legge, tolto: sara' aggiunto: e' destinata ad ammortare il valore del prodotto rimasto non venduto tolto: nell'annata stessa aggiunto: nell'esercizio stesso, calcolato in base al prezzo tolto: minimo aggiunto: di anticipazione. Il di piu' tolto: sara' aggiunto: e' ripartito fra tutti i depositanti dell'annata.

Le somme che tolto: potranno in avvenire ricavarsi aggiunto: si ricavassero in avvenire dalla vendita del prodotto tolto: dell'esercizio 1910-911 rimasto invenduto aggiunto: rimasto invenduto alla fine di ciascun esercizio ed il cui valore sia stato ammortatotolto: , saranno distribuite ai depositanti in proporzione tolto: della aggiunto: delle quantita' da ciascuno tolto: depositata nello esercizio aggiunto: depositate nell'esercizio stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;492~art5 · fonte del testo

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