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[1]L'esercizio camerale comincia col 1° dicembre e termina col 30 novembre dell'anno successivo.
[2]Non piu' tardi del 15 settembre il ministro di agricoltura, industria e commercio, su proposta del R. commissario per la Camera agrumaria, sentita la Commissione consultiva instituita in conformita' del R. decreto del 20 gennaio 1910, n. 14, stabilira' il prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1910-911.
[3]Tale prezzo dovra' essere determinato con criteri prudenziali tenuto conto delle condizioni del mercato e della produzione. La differenza fra il prezzo minimo ed il prezzo di vendita conseguito nell'esercizio 1910-911, dopo eseguiti i prelevamenti disposti dalla legge, sara' destinata ad ammortare il valore del prodotto rimasto non venduto nell'annata stessa, calcolato in base al prezzo minimo. Il di piu' sara' ripartito fra tutti i depositanti dell'annata.
[4]Le somme che potranno in avvenire ricavarsi dalla vendita del prodotto dell'esercizio 1910-911 rimasto invenduto ed il cui valore sia stato ammortato, saranno distribuite ai depositanti in proporzione della quantita' da ciascuno depositata nello esercizio stesso.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 23 agosto 1911
