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[1]L'esercizio camerale comincia col 1° dicembre e termina col 30 novembre dell'anno successivo.
[2]Non piu' tardi del 15 settembre il ministro di agricoltura, industria e commercio, su proposta del R. commissario per la Camera agrumaria, sentita la Commissione consultiva instituita in conformita' del R. decreto del 20 gennaio 1910, n. 14, stabilira' il prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1910-911.
[3]Tale prezzo dovra' essere determinato con criteri prudenziali tenuto conto delle condizioni del mercato e della produzione. La differenza fra il prezzo minimo ed il prezzo di vendita conseguito nell'esercizio 1910-911, dopo eseguiti i prelevamenti disposti dalla legge, sara' destinata ad ammortare il valore del prodotto rimasto non venduto nell'annata stessa, calcolato in base al prezzo minimo. Il di piu' sara' ripartito fra tutti i depositanti dell'annata.
[4]Le somme che potranno in avvenire ricavarsi dalla vendita del prodotto dell'esercizio 1910-911 rimasto invenduto ed il cui valore sia stato ammortato, saranno distribuite ai depositanti in proporzione della quantita' da ciascuno depositata nello esercizio stesso.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 luglio 1911, n. 839
1La L. 21 luglio 1911, n. 839 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, si applicheranno anche al prossimo esercizio 1911-912 della Camera agrumaria di Messina".
L. 6 luglio 1912, n. 742
2La L. 6 luglio 1912, n. 742 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, si applicheranno anche all'esercizio 1912-913 della Camera agrumaria".
L. 19 giugno 1913, n. 643
3La L. 19 giugno 1913, n. 643 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumari e dei loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria, sono prorogate a tutto l'esercizio 1913-914 della Camera predetta".
Testo in vigore dal 26 giugno 1913 al 21 ottobre 1914
