L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "La sezione disciplinare delibera col numero di nove componenti: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, tre magistrati di Corte di cassazione di cui uno con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello o di tribunale, di cui almeno due appartenenti alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, e due dei membri eletti dal Parlamento. 1 Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, due dei componenti la sezione disciplinare devono appartenere alla categoria dei magistrati di tribunale. 1 Qualora il presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare, valendosi della facolta' di cui al successivo articolo 18, n. 4, alla deliberazione prende parte il vice presidente del Consiglio superiore, e resta escluso un componente eletto dal Parlamento. Se e' sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente o il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione e' presieduta in ogni caso dal presidente del Consiglio superiore ed e' composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di corte d'appello e un magistrato di tribunale. 1 I componenti della sezione disciplinare che devono concorrere a costituire il collegio giudicante sono scelti, per ogni procedimento, a cura del presidente della sezione disciplinare, mediante sorteggio da effettuarsi tra i componenti eletti dal Parlamento e fra le singole categorie di magistrati indicati nei precedenti primo, secondo e quarto comma. 1 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-2 febbraio 1971, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 10/02/1971, n. 35), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei commi primo, secondo e quinto dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 (contenente "modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"), nonche' del comma quarto dello stesso articolo limitatamente alla parte "ed e' composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di Corte d'appello e un magistrato di tribunale".

Testo vigente dal 11 febbraio 1971

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 12/1971

    Ha colpito questo articolo
    2 febbraio 1971

    Non è controvertibile che la legislazione vigente, sui procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, con espresse e non equivoche statuizioni - come quelle secondo cui il provvedimento disciplinare (cfr. la rubrica dell'art. 35 del r.d.l. n. 511 del 1946) va adottato con "sentenza" impugnabile (art. 17, ult. comma della legge 24 marzo 1959, n. 195) con ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione, ed il procedimento, a differenza di quello per ai dipendenti pubblici, viene instaurato da soggetti (Ministro della giustizia, ex art. 107, secondo comma, della Costituzione, e procuratore generale, presso la Corte di cassazione, ex art. 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195) del tutto estranei al collegio deliberante - ha inteso stabilire, a tutela dell'indipendenza dei magistrati, che il procedimento stesso si svolga nelle forme e nei modi e con le garanzie tipiche della funzione giurisdizionale. Pertanto la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, di cui agli artt. 1 e 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, esercitando funzioni di carattere giurisdizionale, deve ritenersi legittimata a promuovere, in base all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, giudizi di legittimità costituzionale.

    Art. 2 Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura · Art. 1 Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura · Art. 104 cost. · Art. 105 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 febbraio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1967 al 11 febbraio 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-2 febbraio 1971, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 10/02/1971, n. 35), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei commi primo, secondo e quinto dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 (contenente "modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"), nonche' del comma quarto dello stesso articolo limitatamente alla parte "ed e' composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di Corte d'appello e un magistrato di tribunale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-12-18;1198~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari