L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e' sostituito dal seguente: "Articolo 6 - (Deliberazioni della sezione disciplinare). - In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente e' sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facolta' di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento, che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento e' sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a cio' designato nell'elezione preveduta dall'articolo 4; se la sostituzione non e' possibile il componente effettivo e' sostituito dall'altro componente supplente. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente".

Testo vigente dal 5 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-01-03;1~art2 · fonte del testo

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