[1]Gli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

[2]"Art. 25. - Collegi elettorali. - Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto tra i candidati elettivamente designati:

  • a)da un collegio centrale presso la Corte di cassazione comprendente i magistrati di cassazione;
  • b)da quattro collegi territoriali di magistrati di corte di appello costituiti come nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
  • c)da quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale costituiti come nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. I magistrati addetti ad uffici non giudiziari o in servizio fuori del territorio dello Stato votano, secondo la loro rispettiva categoria, presso gli uffici giudiziari di Roma. Ciascuno degli elettori vota, in sede di formazione della lista nazionale, per i componenti appartenenti alla propria categoria. Art. 26 - Formazione della lista nazionale - Il collegio centrale presso la Corte di cassazione designa dodici magistrati di cassazione, quattro dei quali con ufficio direttivo. Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati d'appello designa due magistrati d'appello. Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale designa due magistrati di tribunale. Gli elettori del collegio centrale votano ciascuno per non piu' di dodici magistrati di cassazione di cui quattro con ufficio direttivo. Gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di appello e gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di tribunale votano ciascuno per non piu' di due magistrati rispettivamente di appello e di tribunale, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale.

[3]Art. 26-bis - Termini per le votazioni. - Le votazioni per le designazioni di cui al precedente articolo hanno luogo almeno venti giorni prima della data stabilita per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura. Dette votazioni possono aver luogo anche in giorno non festivo.

[4]Art. 27 - Uffici elettorali. - Per la designazione dei candidati e per la elezione dei magistrati a membri del Consiglio superiore sono costituiti i seguenti uffici elettorali:

  • 1)l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione:
  • 2)l'ufficio centrale circoscrizionale presso la corte di appello capoluogo di ciascun collegio territoriale;
  • 3)l'ufficio distrettuale presso ogni corte di appello e sezione staccata di corte di appello e presso ogni tribunale. Le votazioni per la designazione dei magistrati di cassazione hanno luogo presso l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione. Le votazioni per la designazione dei magistrati di appello e di quelli di tribunale hanno luogo rispettivamente presso le singole sezioni distrettuali di ogni corte d'appello e di ogni tribunale. I risultati sono comunicati agli uffici centrali circoscrizionali che a loro volta comunicano i risultati complessivi avutisi nella loro circoscrizione all'ufficio centrale nazionale. Gli uffici indicati nel comma primo n. 1, 2, 3 hanno la medesima composizione rispettivamente prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, per l'ufficio unico elettorale presso la Corte di cassazione, per gli uffici centrali elettorali presso la corte di appello dei capoluoghi dei collegi e per gli uffici elettorali presso le corti di appello e sezioni di corte di appello e presso i tribunali".

Testo vigente dal 20 dicembre 1967

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-12-18;1198~art8 · fonte del testo

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