Al numero 1) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le parole "lire 108.000" sono sostituite con le parole "lire 180.000".1 Nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire centosessantottomila, indicato nel primo comma lettera a), e' elevato a lire duecentoventottomila e gli importi di lire centottantaseimila e centosessantottomila indicati nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire duecentoquarantaseimila e a lire duecentoventottomila. L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' ridotta di un importo pari al tre per cento dell'imposta lorda arrotondato a norma della legge 23 dicembre 1977 n. 935. La predetta riduzione non si applica sull'imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo eccedenti l'ammontare di lire trenta milioni. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano ai redditi posseduti nell'anno 1981.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 ottobre 1982, n. 683

1

La L. 27 ottobre 1982, n. 683 ha disposto (con l'art. 1,comma 1) che:"Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1981, n. 645, concernenti l'ammontare della detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, si applicano ai redditi posseduti nell'anno 1982".

Testo vigente dal 29 settembre 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 settembre 1982

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 1981 al 29 settembre 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 ottobre 1982, n. 683

    La L. 27 ottobre 1982, n. 683 ha disposto (con l'art. 1,comma 1) che:"Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1981, n. 645, concernenti l'ammontare della detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, si applicano ai redditi posseduti nell'anno 1982".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-11-14;645~art1 · fonte del testo

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