Corte costituzionale

Sentenza n. 151/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1982 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo

comma, lett. d), e ultimo comma, e 15, terzo comma, n. 3, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche) promosso con ordinanza emessa il 13

maggio 1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Rovereto, sul

ricorso proposto da Zorzi Siria, iscritta al n. 710 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica

n. 47 del 17 febbraio 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

Udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 13 - 5 - 1981 in sede di esame del ricorso

proposto da Zorzi Siria avverso l'iscrizione a ruolo dell'IRPEF per

l'anno 1977 notificatale dall'ufficio distrettuale delle II.DD. di Riva

del Garda, la Commissione Tributaria di 1 grado di Rovereto rilevava:

1) che la Zorzi, tenuta agli alimenti nei confronti del padre, ex art.

433 c.c., aveva dimostrato di aver erogato nell'anno 1977 in favore di

costui (affetto da paralisi e ricoverato in una casa di riposo) la

somma di L. 2.771.000 per spese di degenza ed infermieristiche; 2) che

peraltro ella non poteva includerla tra gli oneri deducibili in quanto

il genitore fruiva di un reddito proprio (pensione di L. 1.421.000

annue) che, pur se insufficiente a far fronte a tale spesa, superava il

limite massimo di 960.000 lire annue oltre il quale - per il combinato

disposto degli artt. 10, 1 comma, lett. d) e ult. comma e 15, 2 comma,

n. 3 d.P.R. 29-9-1973, n. 597, nel testo sostituito dagli artt.5 e 6 l.

13-4-1977, n. 114 le spese sanitarie e di assistenza a favore delle

persone aventi diritto agli alimenti non sono deducibili dal reddito

del contribuente.

In riferimento a tale situazione, la Commissione ravvisava un

possibile contrasto delle norme ora citate con gli artt. 3, 32, 38 e 53

Cost..

La situazione di chi è obbligato a prestazioni in favore di

familiare fruente di reddito inferiore a L. 960.000 annue è secondo

il giudice a quo - sostanzialmente uguale a quella di chi vi sia tenuto

in favore di familiare con reddito superiore atale cifra ma

insufficiente a sopperire alle proprie necessita'fondamentali: sicché

sarebbe ingiustificato il trattamento differenziato previsto dalle

norme in questione.

Sarebbero inoltre violati: 1) l'art. 32 Cost., "venendo a

costituire materia imponibile somme destinate a realizzarne le

finalità, tenuto anche conto del principio di deducibilità totale

delle spese sanitarie affermatosi nella recente legislazione"; 2)

l'art. 38 Cost. "per l'ostacolo che la delineata situazione frappone al

raggiungimento delle finalità di tutela dell'individuo previste

dall'articolo medesimo"; 3) l'art. 53 Cost., "non potendosi ravvisare

nei ricordati esborsi, resi obbligatori dall'art. 433 c.c., una

manifestazione di capacità contributiva".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1982.

Intervenendo nel giudizio così instaurato, l'Avvocatura dello

Stato in relazione alla prima censura rilevava: 1) che, essendo

indispensabile l'apposizione di limiti per l'applicazione di

determinate normative, non vi è possibilità logico - giuridica di far

ricorso al principio di uguaglianza rispetto alle situazioni che si

trovino immediatamente a contatto con il limite, l'una al di sopra e

l'altra al di sotto di esso; 2) che nella specie è pienamente

giustificata l'apposizione di un limite al reddito dell'assistito

analogo a quello fissato per considerare a carico del contribuente il

coniuge e i figli maggiorenni che si trovino in particolari situazioni;

3) che la determinazione in concreto del limite di 960.000 lire annue

è frutto di una complessa valutazione - concernente sia

l'individuazione del minimo vitale che considerazioni di ordine

finanziario - la quale sfugge al sindacato di costituzionalità.

Rispetto alla censura fondata sull'art. 32 Cost., l'Avvocatura

osservava che tale norma non impone un trattamento fiscale di

particolare favore riguardo alle spese sanitarie, dovendo l'osservanza

della direttiva in essa contenuta essere valutata in relazione al

complesso delle disposizioni emanate in materia di assistenza

sanitaria. Il principio della capacità contributiva impone certo di

considerare materia imponibile solo quella parte del reddito che supera

la quota ritenuta indispensabile per fronteggiare i bisogni primari

della persona e, tra questi, anche quelli relativi all'integrità

fisica e alla salute del contribuente e dei suoi familiari. Ma, secondo

l'Avvocatura, il sindacare in concreto quali di tali bisogni e, in che

misura, siano presi in considerazione attraverso i sistemi all'uopo

predisposti (deduzione di certi oneri e detrazioni) significherebbe

annullare ogni discrezionalità del legislatore. Né potrebbe

ipotizzarsi una violazione dell'obbligo di solidarietà verso i

cittadini in stato di bisogno (art. 38 Cost.), non potendo annoverarsi

tra questi coloro che abbiano "una sia pur minima capacità

contributiva".

Quanto all'asserito contrasto con l'art. 53 Cost., l'Avvocatura

osservava infine che, nella considerazione del legislatore, se il

reddito dell'avente diritto agli alimenti è inferiore al minimo

vitale, l'esborso fatto in adempimento dell'obbligo correlativo deve

andare esente da imposizione proprio perché viene ad integrare tale

minimo. Se invece il reddito è superiore al minimo vitale, l'esborso

del contribuente va al di là di esso ed è quindi erogato con la quota

di reddito che fa parte della sua capacità contributiva. Vi sarebbe,

quindi, corretta applicazione del principio costituzionale invocato. Considerato in diritto :

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Rovereto dubita

della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.

10, primo comma, lettera d) ed ultimo comma, e 15, terzo comma, n. 3,

del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, ritenendone il contrasto con gli

artt. 3,32,38 e 53 Cost..

La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio nel quale

venivano in discussione la dichiarazione dei redditi di una

contribuente e la conseguente liquidazione dell'imposta IRPEF relative

all'anno 1977. È bene, perciò, precisare che le disposizioni

denunziate del d.P.R. n. 597 del 1973 vanno lette nel testo sostituito

dagli artt. 5 e 6 della legge 13 aprile 1977 n. 114, così che oggetto

dell'impugnazione risulta in combinato disposto degli artt. 10, primo

comma, lettera d) e terzo (non ultimo) comma, 15, secondo (non terzo)

comma, numero 3, del d.P.R. n. 597 del 1973, nel testo sostituito

rispettivamente dagli artt. 5 e 6 della legge n. 114 del 1977.

2. - Il giudice a quo muove da una interpretazione dei sopra

indicati disposti di legge per cui sono ritenuti deducibili dal reddito

complessivo, nella misura ivi stabilita, gli oneri, risultanti da

idonea documentazione, per le "spese mediche e chirurgiche", nonché

per quelle "di assistenza specifica necessaria nei casi di grave e

permanente invalidità o menomazione", sostenuti dal contribuente (art.

10, primo comma lettera d), anche quando erogate in favore di una delle

persone indicate nell'art. 433 del codice civile, diversa dai figlio

affiliati, purché tale persona non possieda redditi propri superiori a

lire novecentosessantamila e conviva con il contribuente o percepisca

assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità

giudiziaria (art. 15, secondo comma, numero 3, cui fa rinvio l'art. 10,

terzo comma).

Nella fattispecie dedotta avanti la Commissione Tributaria di primo

grado di Rovereto, la parte privata pretendeva di dedurre dal reddito

denunziato, nella misura legislativamente determinata, le spese erogate

per l'assistenza specifica al padre, titolare di un reddito proprio di

poco superiore alle lire novecentosessantamila, e il giudice a quo ha

dubitato della legittimità costituzionale delle precitate norme di

legge, ostative, nella interpretazione da lui accolta, all'accoglimento

del ricorso del contribuente.

3. - La questione non è fondata.

Ciò che viene anzitutto in discussione è la legittimità della

determinazione ad opera del legislatore di un limite direddito - nel

caso specifico, della persona nei cui confronti il contribuente è

tenuto agli alimenti - per l'applicazione di una determinata normativa.

Ora, è evidente che la fissazione di un limite quantitativo, ai

fini considerati, qualifica, di per sé, in modo diverso la situazione

di coloro i cui redditi rientrano nel limite stesso, rispetto a quella

di coloro i cui redditi, viceversa, quel limite superano, non rileva di

quanto. Ne consegue che un problema di uguaglianza di trattamento tra

fattispecie quali quelle considerate, nelle quali decisivo e

scriminante è il livello del reddito della persona che ha diritto alla

prestazione degli alimenti da parte del contribuente interessato,

neppure può prospettarsi, dal momento che ne manca l'indispensabile

presupposto.

Quanto alla legittimità della fissazione di una quantità minima

di reddito che escluda la capacità contributiva del soggetto

percettore (perché il reddito in quella misura, appare appena

sufficiente a soddisfare i bisogni elementari della vita) ovvero, come

nella fattispecie legale considerata, sia tale da far ritenere, sul

piano fiscale, il soggetto medesimo vivente a carico di altro,

obbligato nei suoi confronti, così da consentire la detraibilità, in

misura data, degli oneri sopportati dal secondo a beneficio del primo

per scopi determinati; una tale determinazione rientra nella

discrezionalità del legislatore ordinario, che solo può provvedervi

"in riferimento a complesse situazioni economiche e sociali" (cfr.

sent. n. 97 del 1968), che sfuggono al sindacato di questa Corte, salvo

"il controllo di legittimità sotto il profilo dell'assoluta

arbitrarietà o irrazionalità della norma" (ibidem).

4. - Tanto ritenuto, si deve osservare che la disposizione

dell'art. 15, secondo comma, n. 3, del d.P.R. n. 597 del 1973, nel

testo sostituito dall'art. 6 della legge n. 114 del 1977, stabilisce

appunto i criteri, tra i quali il limite di reddito di lire

novecentosessantamila, posti dal legislatore perché una delle persone

indicate dall'art. 433 del codice civile, diversa dai figli o

affiliati, possa considerarsi fiscalmente a carico del contribuente,

obbligato agli alimenti nei suoi confronti; abilitando perciò

quest'ultimo ad una detrazione d'imposta per carico di famiglia e,

coerentemente, anche alla deduzione di alcuni degli oneri, tra quelli

dichiarati deducibili dal precedente art. 10, che il contribuente

documenti di aver sopportato in favore del vivente a carico. Decisiva

è, dunque, lasituazione di quest'ultimo, mentre quella dell'obbligato

nei suoi confronti ex art. 433 del codice civile viene in

considerazione unicamente se si verificano i presupposti di cui al

precitato art. 15, secondo comma, n. 3 della normativa denunziata, nel

senso che soltanto in questo caso il legislatore ritiene il primo

fiscalmente a carico del secondo.

Perciò, gli scopi per i quali il contribuente documenti di aver

sopportato determinate spese in favore dell'alimentando possono

acquistare rilievo soltanto se ricorrono i presupposti testé

ricordati; in difetto, i beni la cui tutela viene invocata in

particolare quelli di cui agli artt. 32 e 38 Cost. - neppure entrano in

gioco, dal momento che è indifferente, dal punto di vista fiscale, lo

scopo per il quale, sia pure ad opera di chi è tenuto per legge alla

prestazione degli alimenti, vengono erogate somme in favore di soggetto

dotato di un reddito proprio che la legge giudica eccedente le

necessità minime vitali.

Quanto alla adombrata violazione dell'art. 53 Cost., con riguardo

questa volta alla capacità contributiva del soggetto obbligato ex art.

433 c.c., essa non può che essere valutata alla stregua dei medesimi

criteri dettati per la generalità dei contribuenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 10, primo comma, lettera d) e terzo comma, e 15, secondo

comma, numero 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo

sostituito rispettivamente dagli artt. 5 e 6 della legge 13 aprile

1977, n. 114, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di

Rovereto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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