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[1]All'articolo 1° del testo unico dello leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con R. decreto 9 aprile 1911, n. 330, e' aggiunto il seguente comma:
[2]«La controversia non avra' ulteriore corso e la merce sara' classificata secondo la richiesta della dogana se:
[3]«a) entro sessanta giorni da quello dell'accettazione della dichiarazione, oppure
[4]«b) entro sessanta giorni da quello della comunicazione del risultato di analisi, quando ad essa sia stato fatto ricorso;
[5]il proprietario della merce o il suo rappresentante non abbia fornito alla dogana tutti gli elementi necessari alla compilazione del verbale o non si sia prestato all'eseguimento delle altre modalita' prescritte dal precedente comma oppure non abbia firmato il verbale stesso».
Testo in vigore dal 20 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
