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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009. 2332 parole tolte, 20 parole aggiunte in 56 capoversi.

tolto: Agli articoli 1, primo comma, 6, 15, 4° e 6° comma, 16, ultimo comma, 23, 36, 1° e 2° comma, 37, 2° comma, 42, 1° comma, 50, 2° comma, 67, 68, 78, comma 2° e seguenti, 81, 1° e 2° comma, 91, 93, 94, 2° comma, lettere b), c) e d), 96, 98, 4° comma, 101, 1° comma, 104, 107, 108, 116, 118, 119, 1° comma, e 121 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e modificato secondo il R. decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960, sono sostituiti i seguenti:

tolto: Art. 1., primo comma. - Il lido del mare, le sponde nazionali del lago di Lugano opposte a quelle estere, i confini con gli altri Stati formano la linea doganale.

tolto: Art. 6. - La dichiarazione deve essere fatta in iscritto e sottoscritta dal dichiarante. La dichiarazione verbale e' ammessa per le merci che i viaggiatori portano per loro uso, e, con decreto del Ministero per le finanze, negli altri casi consigliati da circostanze locali.

tolto: La dichiarazione scritta deve contenere:

tolto: a) il nome, il cognome e il domicilio del proprietario delle merci e del suo rappresentante;

tolto: b) il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci;

tolto: c) il numero e le specie dei colli con le marche e cifre numeriche;

tolto: d) la descrizione delle merci, per ciascun collo, con l'indicazione, secondo le denominazioni della tariffa, delle rispettive quantita' e qualita', e, per le voci di tariffa che verranno determinate con decreto del Ministro per le finanze, con l'indicazione anche delle denominazioni commerciali;

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tolto: e) il valore delle merci.

tolto: La dichiarazione e' nulla e si considera come non presentata per gli effetti di legge, quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni, quando le indicazioni di quantita' e di valore, sulle quali debbono essere liquidati i diritti, non vi siano scritte, oltre che in cifra, anche in lettere, e quando vi sia difetto di qualunque delle altre condizioni previste da questo articolo.

tolto: Art. 15., quarto comma. - L'Amministrazione pero' conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

tolto: Art. 15., sesto comma. - La prescrizione dell'azione civile, oltre che per le cause indicate dal codice civile, e' interrotta anche quando venga esercitata l'azione penale. In quest'ultimo caso il termine utile di cinque anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

tolto: Art. 16., ultimo comma. - Non sono ammessi i reclami sulla qualificazione, sulla quantita' e sul valore delle merci gia' esportate dalla dogana.

tolto: Art. 23. - Le merci estere che vengono trasportate sul Lago Maggiore e su quello di Lugano nei bacini di Porlezza e di Porto Ceresio, per essere introdotte nello Stato, sia per consumo, sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle estreme dogane nazionali e non possono traversare il Lago Maggiore e i detti bacini del lago di Lugano senza la bolletta di pagamento o di cauzione. Le merci in arrivo nei tratti del lago di Lugano compresi tra sponde nazionali e sponde estere devono essere direttamente presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'art. 1.

tolto: Sono eccettuate dai detti obblighi le merci trasportate dai piroscafi che hanno a bordo agenti doganali.

tolto: Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano e' proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole caricare o scaricare merci dove non siano uffici doganali.

tolto: Gli agenti doganali debbono arrestare e visitare (salva l'osservanza dei patti internazionali) le barche, navi e qualunque altro galleggiante che danno indizio di contrabbando e scortarle alla prossima dogana per la compilazione del processo verbale.

tolto: Art. 36., primo e secondo comma. - Per le merci estere che si spediscono da una dogana ad un'altra per la via di terra, per ulteriori operazioni doganali, si deve fare la dichiarazione scritta nei modi stabiliti all'art. 6, indicandovi anche la dogana alla quale sono destinate, e dare cauzione per la loro presentazione nel tempo prescritto, mediante deposito o garanzia dell'importo dei diritti che sarebbero dovuti in caso di immissione in consumo, e del massimo delle pene stabilite per il caso di omessa loro presentazione.

tolto: La dogana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai singoli colli od ai veicoli che racchiudono la merce, per accertarne l'identita'. Saranno esonerate dalla bollatura le merci delle quali si rinunci alla riesportazione o che siano di grossa mole e facilmente descrivibili, nonche' quelle non soggette ad elevato dazio o che non presentino pericolo di sostituzione con altre simili nazionali, secondo le disposizioni del Mistero delle finanze.

tolto: Art. 37., secondo comma. - La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione di visita verra' prestata ai sensi dell'art. 36, calcolando pero' l'importo dei diritti di confine in ragione diL. 40 per ogni chilogramma di peso lordo, nella valuta richiesta per il pagamento dei dazi di importazione.

tolto: Art. 42., primo comma. - Le merci estere soggette a diritti di entrata sono ammesse a deposito o sotto la diretta custodia della dogana, o in magazzini dati da essa in affitto, o, in difetto di questi, in altri di proprieta' privata verificati ed approvati dall'autorita' doganale.

tolto: Art. 50., secondo comma. - La proprieta' delle merci, per tutto cio' che riguarda il deposito, i diritti, le pene e le spese, e' pienamente presunta nell'esercente il magazzino fino a che le merci non siano uscite dal deposito.

tolto: Art. 67. - Le zone di vigilanza sono determinate e descritte e possono essere ulteriormente variate con decreti Reali.

tolto: Art. 68. - Le merci estere soggette a diritti di confine, le quali circolino o siano custodite nelle zone di vigilanza, possono essere, salva l'osservanza delle discipline per le perquisizioni ai termini dell'art. 78, visitate, per accertarne la legittima provenienza, e sequestrate, quando vi siano indizi che procedano dall'estero e siano entrate di contrabbando nello Stato.

tolto: I detentori delle merci che vengono sequestrate come sopra e' detto devono dimostrarne la provenienza con documenti e precise indicazioni: essi, quando rifiutino le indicazioni o quando manchino le prove della legittima provenienza, saranno ritenuti responsabili di contrabbando.

tolto: Art. 78., secondo comma e seguenti. - Per scoprire e reprimere le frodi alle leggi doganali, nelle zone di vigilanza e, quando si tratti di contrabbando sempre perseguitato ai sensi dell'art. 77, anche oltrepassate le zone stesse, le guardie di finanza e gli altri agenti della forza pubblica possono eseguire, di giorno, visite e perquisizioni nei locali di esercizio pubblico e in quelli che sono in comunicazione con essi.

tolto: Le visite e perquisizioni, di notte, nei locali di esercizio pubblico e in quelli che sono in comunicazione con essi, e, sia di giorno che di notte, in ogni altro luogo, devono essere eseguite con l'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria.

tolto: Per tale assistenza, dove non siavi un ufficiale o un sottufficiale della Regia guardia di finanza, sara' richiesto l'intervento del giudice istruttore, del pretore, del commissario o vice commissario di pubblica sicurezza, di un ufficiale dei carabinieri oppure del podesta' o di chi ne fa le veci.

tolto: Art. 81., primo e secondo comma. - Per la inesatta dichiarazione della quantita', della qualita' o del valore delle merci destinate all'importazione, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, sara' applicata una ammenda non minore di L. 8, ne' maggiore di L. 200.

tolto: Si prescindera' dall'applicazione di tale pena quando emergano solo differenze di quantita' o di valore che non superino il 5 per cento per ciascuna qualita' delle merci dichiarate. Si prescindera' parimenti dall'applicazione della detta pena per le differenze di qualita', quando, nei casi previsti dall'art. 6, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, sia stata esattamente indicata la denominazione commerciale della merce ed in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti, ovvero quando le merci dichiarate e quelle rinvenute siano considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, sia eguale a quello dei diritti liquidati o lo superi di meno di un terzo.

tolto: Art. 91. - La omessa dichiarazione di tabacchi lavorati, portati dai viaggiatori, se in quantita' non superiore ad un chilogrammo, e' punita con l'ammenda non minore di L. 25, ne' maggiore di L. 300.

tolto: Art. 93. - L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni.

tolto: Una nuova contravvenzione punibile con pena eguale o piu' grave, o un atto giudiziario interrompono la prescrizione. La prescrizione e' pure interrotta dal decreto penale emesso dall'intendente di finanza, a norma del R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796, notificato al contravventore.

tolto: Art. 94., secondo comma. - b) trovate nelle acque del lago di Lugano innanzi alle sponde costituenti la linea doganale in navi, barche o in qualunque altro galleggiante che bordeggia o e' in comunicazione con la terra dove non sono dogane;

tolto: c) trovate in navi, barche o in qualunque altro galleggiante che rasenta il lido del mare, getta l'ancora o approda dove non sono dogane; in navi, barche o in qualunque altro galleggiante da cui si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci in luoghi non permessi, o su navi, barche o su qualunque altro galleggiante non superiore a 100 tonnellate, diretto ad un porto nazionale, mancante del manifesto;

tolto: d) rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle navi, barche o in qualunque altro galleggiante, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili od in mezzo ad altri generi, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale.

tolto: Art. 96. - Sono anche considerate in contrabbando le merci nazionali comunque sottratte al pagamento del dazio di uscita o delle quali comunque si tenti la sottrazione a tale pagamento.

tolto: Art. 98., quarto comma. - Si reputera':

tolto: a) come recidivo colui che sia stato precedentemente condannato per contrabbando con sentenza definitiva dell'autorita' giudiziaria;

tolto: b) come reiteratore colui che risulti abbia commesso due precedenti contrabbandi, anche se definiti con decisione amministrativa;

tolto: c) come dato abitualmente al contrabbando colui che sia stato condannato, con sentenza definitiva, tre volte per contrabbando o una volta sola per tre di questi reati.

tolto: Art. 101., primo comma. - Per l'associazione di tre o piu' persone che abbia per iscopo di commettere il contrabbando e per il contrabbando, nei casi previsti dagli articoli 98, 99 e 100, il condannato sara' sottoposto, oltre che alle pene stabilite dai citati articoli, alla vigilanza speciale della autorita' di pubblica sicurezza per un tempo non inferiore ad un anno ne' superiore a tre.

tolto: Art. 104. - Le pene previste dagli articoli 99, 100 e 101 sono applicabili anche agli agenti principali e ai complici che, nel momento in cui hanno concorso al reato di contrabbando, conoscevano l'esistenza della associazione di cui all'art. 99, o le circostanze aggravanti di cui all'art. 100.

tolto: Art. 107. - Nel contrabbando che si commette nelle stazioni ferroviarie, nei piroscafi, bastimenti, barche o in qualunque altro galleggiante, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffe' od in altri luoghi pubblici, gli impresari, i capitani, i padroni, i barcaioli, i conduttori, i proprietari, i dirigenti o capi degli stabilimenti saranno, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.

tolto: Art. 108. - In tutti i casi di contrabbando la merce od il genere che ne formano oggetto saranno confiscati.

tolto: Saranno pure confiscate le bestie, i veicoli, i bastimenti, le barche e qualunque altro mezzo appositamente adoperato al trasporto della merce o del genere in contrabbando.

tolto: La confisca delle merci, dei generi e dei mezzi di trasporto e' applicabile anche quando essi non siano di proprieta' dell'esecutore del reato.

tolto: Art. 116. - La competenza a giudicare delle contravvenzioni doganali, per le quali sia stabilita la pena pecuniaria fissa, proporzionale o variabile, spetta all'Intendenza di finanza.

tolto: Sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796.

tolto: La competenza a giudicare di reati doganali per i quali sia preveduta una pena diversa da quella anzidetta e dei reati di contrabbando, spetta esclusivamente al tribunale.

tolto: Art. 118. - Se col reato doganale e' connesso altro reato, la causa e' rimessa al giudice competente per il reato connesso. Compiuto il giudizio su quest'ultimo, si procedera', per il reato doganale, innanzi all'autorita' o al giudice competente, a termini dell'art. 116, restando a tale autorita' o giudice riservati anche i definitivi provvedimenti sulle cose sequestrate per il reato doganale.

tolto: Qualora peraltro trattisi di associazione o di contrabbando aggravato ai sensi degli articoli 98, 99 e 100, connessi con altri reati di competenza del tribunale, rimangono ferme le norme della competenza per connessione di reato del Codice di procedura penale.

tolto: Art. 119., primo comma. - Le somme riscosse per pene pecuniarie e per il valore delle cose confiscate, dopo prelevate le spese, sono devolute per la meta' all'erario dello Stato. L'altra meta' e' ripartita per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperto o sorpreso il reato. A chi diresse la forza che scopri' o sorprese il reato sara' data doppia parte.

tolto: L'anzi determinata partecipazione dell'erario dello Stato ai proventi delle pene pecuniarie e delle cose confiscate e' applicabile anche quando la ripartizione dei proventi medesimi sia fatta secondo le norme della legge 12 luglio 1912, n. 812, ma non si estende ai casi previsti dalla legge sulle privative dei sali e dei tabacchi e da altre leggi speciali, le quali fanno semplice riferimento alle disposizioni della presente legge per la ripartizione dei prodotti delle contravvenzioni.

tolto: Art. 121. - Se la somma riscossa per pena pecuniaria, dedotte le spese e la parte spettante allo Stato, a termini dell'art. 119, supera le 10,000 lire, la somma da ripartire sara', in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza andra' a profitto dell'erario dello Stato in aggiunta all'altra quota ad esso devoluta.

tolto: La stessa limitazione a L. 10,000, e indipendentemente da quella concernente le somme riscosse per pena pecuniaria, si applica nella ripartizione del valore delle cose confiscate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1928-11-29;2676~art1 · fonte del testo

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