Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: All'articolo 1° del testo unico dello leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con R. decreto 9 aprile 1911, n. 330, e' aggiunto il seguente comma:
tolto: «La controversia non avra' ulteriore corso e la merce sara' classificata secondo la richiesta della dogana se:
tolto: «a) entro sessanta giorni da quello dell'accettazione della dichiarazione, oppure
tolto: «b) entro sessanta giorni da quello della comunicazione del risultato di analisi, quando ad essa sia stato fatto ricorso;
tolto: il proprietario della merce o il suo rappresentante non abbia fornito alla dogana tutti gli elementi necessari alla compilazione del verbale o non si sia prestato all'eseguimento delle altre modalita' prescritte dal precedente comma oppure non abbia firmato il verbale stesso».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-12-04;2026~art1 · fonte del testo
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