Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
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2 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1895 al 16 dicembre 2009. 1547 parole tolte, 20 parole aggiunte in 40 capoversi.
tolto: Agli articoli 3, ultimo comma; 17, terzo comma; 18, primo comma; 25; 29, primo comma; 34, terzo comma; 39, primo ed ultimo comma; 40, lettera d); 41, secondo comma; 42; 49, secondo comma; 52, primi cinque comma; 53; 58; 64, secondo comma; 65; 72, secondo comma; 86; 92 lettera b); 94, 95, primo comma; 104, primo comma; 107, lettera b) e d); e 130, secondo comma del testo unico delle leggi doganali approvato con Regio decreto n. 6387 (serie 3ª), dell'8 settembre 1889, sono sostituiti i seguenti:
tolto: Art. 3, ultimo comma. - A questi divieti possono essere fatte eccezioni dall'Amministrazione,
tolto: Art. 17, terzo comma. - L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi due anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.
tolto: Art. 18, primo comma. - Il contribuente ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione, o da applicazione di un diritto di confine diverso da quello dovuto sulla merce descritta nel risultato di visita, purche' ne sia fatta domanda nel termine di due anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata della bolletta di pagamento originale. Trascorso il biennio l'azione rimane estinta.
tolto: Art. 25, - Si potra' procedere a titolo di pubblica utilita' all' espropriazione od all' occupazione temporanea di terreni o di locali indispensabili agli uffici e posti doganali ed alla vigilanza, facendo luogo ai compensi voluti dalle leggi.
tolto: Art. 29, primo comma. - Le merci estere che vengono trasportate sul lago Maggiore e su quello di Garda per essere introdotte nello Stato, sia per consumo, sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle estreme dogane nazionali e non possono traversare il lago senza la bolletta di pagamento o di cauzione.
tolto: Art. 34, terzo comma. - Il manifesto deve essere scritto in inchiostro, senza correzioni, cancellature, od alterazioni, e sottoscritto dal capitano.
tolto: Art. 39, primo ed ultimo comma. - La dichiarazione prescritta dall'art. 5 deve farsi nelle dogane di mare di regola entro quindici giorni dall'arrivo del bastimento. In casi eccezionali il capo della dogana ha facolta' di prorogare il detto termine. Presso le dogane della frontiera di terra la dichiarazione deve essere fatta appena giunte le merci.
tolto: E'permesso mutare la dichiarazione presentata solo in cio' che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che ne sia intrapresa la visita.
tolto: Art. 40, lettera d). - La descrizione delle merci, per ciascun collo, indicandone le qualita' secondo le denominazioni della tariffa, e le rispettive quantita'.
tolto: Art. 41, secondo comma. - Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo senza che sia presentata la dichiarazione o senza che la dichiarazione sia stata seguita dalla visita, le merci saranno ritenute come abbandonate e a disposizione dell'Amministrazione per il soddisfacimento dei diritti di confine.
tolto: Art. 42. - L'apertura dei colli, in assenza delle persone interessate, dovra' essere fatta coll'intervento dell'Autorita' giudiziaria.
tolto: La somma incassata, dopo defalcati i diritti, le multe e le spese, sara' consegnata ai proprietari, ovvero depositata nella Cassa dei depositi e prestiti.
tolto: Anche quando la dichiarazione sia seguita dalla visita e la dogana non abbia potuto ricuperare il suo credito da chi e' tenuto al pagamento delle somme liquidate, le merci saranno ritenute a disposizione dell'Amministrazione.
tolto: Le merci non potranno essere vendute per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine, salvo il caso in cui l'acquirente si obblighi a provvedere subito alla loro riesportazione, adempiendo alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.
tolto: In fino a che non sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate, possono ricuperarle, previo il pagamento dei diritti di cofine, di quelli accessori, delle multe e delle spese.
tolto: Ove si tratti di merci che non siano state gia' dichiarate e visitate per l'importazione, i diritti di confine saranno pagati solo quando le merci vengano destinate al consumo nello Stato.
tolto: Art. 49, secondo comma. - La dogana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai colli, per accertarne la identita', nei seguenti casi: 1° quando i diritti di confine sulle merci siano superiori a lire 20 il quintale e non si tratti di merci di grossa mole e facilmente descrivibili; 2° quando le merci presentino pericolo di sostituzione con altre simili di origine nazionale.
tolto: Art. 52, primi cinque comma. - Giunte le merci alla dogana alla quale sono dirette, il proprietario o chi lo rappresenta deve, entro quindici giorni, dichiarare la loro destinazione doganale.
tolto: Se dalla visita non risultano irregolarita', la dogana da' un certificato di scarico, il quale libera dall'obbligo contratto colla bolletta di cauzione.
tolto: Se visitando le merci si trova differenza con quanto e' indicato nella bolletta di cauzione, o se i colli giungono alterati, si deve sospendere la consegna del certificato di scarico, o limitarlo ai soli colli pei quali non siansi riscontrate irregolarita' facendo verbale per gli altri.
tolto: Il certificato di scarico puo' essere dato anche prima della verificazione quando i colli spediti con esenzione di visita sieno riconosciuti intatti e non siavi alcun sospetto di frode.
tolto: Di regola le merci giunte in esenzione di visita non possono piu' rispedirsi senza essere visitate. Sara' fatta pero' eccezione per i bagagli dei viaggiatori, per le spedizioni di merci col mezzo delle strade ferrate e per altri casi speciali che presentino difficolta' all'eseguimento della visita.
tolto: Art. 53. - Le norme stabilite per la spedizione da una dogana all'altra di merci estere soggette a diritti di confine debbono seguirsi anche per le merci che traversano il territorio dello Stato. La spedizione di merci con destinazione da una dogana ad un'altra puo' essere mutata in transito, e la spedizione di transito puo' essere cambiata in altra qualsiasi destinazione doganale. In questi casi si osservano le regole che riguardano la nuova destinazione.
tolto: Art. 58. Le merci che sono nei depositi doganali possono ricevere in tutto od in parte qualsiasi destinazione doganale.
tolto: Art. 64, secondo comma. - La spesa delle verificazioni ordinarie e' a carico dell'esercente il deposito. Quella delle straordinarie e' a carico dell'esercente nel solo caso che si verifichi una differenza di qualita', o di quantita' che superi il due per cento oltre i cali di tolleranza.
tolto: Art. 65. - Per le merci soggette a calo di giacenza depositate in magazzini dati in affitto o di proprieta' privata e' concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo naturale. La specie delle merci ammesse all'abbuono e la misura di questo verranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge. Pei periodi minori di un anno il calo si liquida in proporzione di mese in mese compiuto.
tolto: L'abbuono e' accordato solo quando le deficienze sussistano realmente.
tolto: Art. 72, secondo comma. - Per le merci ammesse alla restituzione dei diritti pagati al momento della importazione delle materie prime si fa la dichiarazione scritta.
tolto: Art. 86. - Con decreto Reale si potranno restringere i limiti di quantita' entro i quali le merci possono circolare e detenersi nelle zone di vigilanza senza il vincolo della bolletta di pagamento o di legittimazione, ed anche determinare altre condizioni per la validita' delle bollette di legittimazione.
tolto: Tali provvedimenti pero' dovranno applicarsi solamente nei luoghi e per il tempo necessario a difendere la finanza dal contrabbando.
tolto: Art. 92, lettera b). - Col pagamento di pene pecuniarie di cui ciascuna non minore di lire due ne' maggiore di lire cinquecento.
tolto: Art. 94. - Per la inesatta dichiarazione della quantita' e della qualita' delle merci destinate alla importazione, al deposito od alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione sara' applicata una pena pecuniaria non minore di lire due, ne' maggiore di lire cinquanta.
tolto: Si prescindera' dall'applicazione di tale pena, quando emergano sole differenze di quantita' che non superino il cinque per cento per ciascuna qualita' delle merci dichiarate. Si prescindera' parimenti dall'applicazione della detta pena per le differenze di qualita', quando le merci dichiarate e quelle rinvenute sieno considerate nella tariffa, in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione sia eguale a quello dei diritti liquidati o lo superi di meno di un terzo.
tolto: Se poi i diritti di confine complessivamente liquidati secondo il risultato della visita risultino maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza superi il cinque per cento, oltre alla pena suddetta ne' sara' applicata un'altra non minore del decimo, ne' maggiore dell'intera differenza dei diritti di confine.
tolto: Art. 95, primo comma. - Quando si trovasse una quantita' maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione, sara' applicata una multa non minore del decimo, ne' maggiore dell'intera differenza dei diritti di confine.
tolto: Art. 104, primo comma. - Per qualunque contravvenzione al disposto della presente legge o del relativo regolamento, non punita con multa speciale, sara' applicata una multa non minore di lire cinque, ne' maggiore di lire cento.
tolto: Art. 107, lettera b) - trovate, in laghi o fiumi promiscui, in barche che bordeggiano, o sono in comunicazione colla terra, o in bastimenti che rasentano il lido, gettano l'ancora, o approdano la' dove non si trovano dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci in luoghi non permessi, o per barche non superiori a cento tonnellate dirette ad un porto nazionale, mancanti di manifesto.
tolto: d) introdotte nel lago Maggiore o nel lago di Garda senza essere state presentate ad una delle dogane nazionali.
tolto: Art. 130, secondo comma - Se il massimo non supera cento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di secondo ordine.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1895-08-08;643~art1 · fonte del testo
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