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Tributario
Modificazioni al sistema retributivo degli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti
Legge 5 marzo 1958, n. 224
- Aggiornato al
- 1 aprile 1958
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1Le retribuzioni lorde iniziali degli assuntori di impianti classificati ai sensi degli…
- Art. 2Dal 1° gennaio 1958 le retribuzioni degli assuntori, non demeritevoli, cui sono affidati…
- Art. 3Ai fini dell'assegnazione della retribuzione nella prima applicazione della presente…
- Art. 4L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato determina le retribuzioni lorde conglobate…
- Art. 5Qualora con provvedimento legislativo con effetto posteriore al 1° gennaio 1958 siano…
- Art. 6I nuovi compensi derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1°…
- Art. 7Agli assuntori tutti spettano dal 1° gennaio 1958 le quote di aggiunta di famiglia, con…
- Art. 8A decorrere dal 1° gennaio 1958, a tutti gli effetti assicurativi ed assistenziali…
- Art. 9A decorrere dal 1° gennaio 1958, ai fini della determinazione degli scaglioni del…
- Art. 10L'importo dell'indennita' di carovita base da conglobare ai sensi del precedente art. 4…
- Art. 11La tredicesima mensilita' spettante agli assuntori e loro dipendenti ai sensi dell'art…
- Art. 12Alla maggiore spesa di lire 525.000.000 che il presente provvedimento comportera' per…
- Art. 13Dal 1° gennaio 1958 sono soppressi: 1) l'indennita' di carovita di cui agli articoli 6, 9…
