Ai fini dell'assegnazione della retribuzione nella prima applicazione della presente legge si considerano anche i bienni di prestazioni gia' rese in impianti classificati, attribuendo i relativi aumenti periodici di cui all'art. 2, fino ad un massimo di tre. La retribuzione attribuita dal 1° gennaio 1958 non deve in alcun caso essere inferiore al compenso percepito al 31 dicembre 1957 per retribuzione, carovita personale, escluse maggiorazioni per localita' con oltre 600.000 abitanti, assegno perequativo ed assegno integrativo.

Testo vigente dal 1 aprile 1958

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-05;224~art3 · fonte del testo

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