Agli assuntori tutti spettano dal 1° gennaio 1958 le quote di aggiunta di famiglia, con le stesse norme di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. La misura delle quote di aggiunta di famiglia per gli assuntori che percepiscono una retribuzione non inferiore a quella iniziale spettante all'assuntore di un impianto classificato al gruppo C, categoria 3ª ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, e' pari a quella delle quote previste per un dipendente statale. Negli altri casi le quote sono opportunamente ridotte.

Testo vigente dal 1 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-05;224~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari