Dal 1° gennaio 1958 le retribuzioni degli assuntori, non demeritevoli, cui sono affidati impianti classificati ai sensi del precedente articolo, sono suscettibili di aumenti periodici, fino ad un massimo di dieci, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di prestazioni in qualita' di assuntore di impianto classificato. Il periodo di prestazioni effettivamente rese dopo il 31 dicembre 1957 con un impegno di almeno 8 ore giornaliere, come assuntore provvisorio o dipendente con mansioni amministrative o promiscue, se trattasi di assuntoria classificata ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, o come assuntore provvisorio o dipendente da assuntore, se trattasi di assuntoria classificata ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, e' calcolato per meta' della, sua durata agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 1 aprile 1958

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-05;224~art2 · fonte del testo

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