I nuovi compensi derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio Per il periodo dal 1° luglio 1955 al 31 dicembre 1957, agli assuntori ed ai loro dipendenti compete il trattamento economico spettante in applicazione delle norme in vigore al 30 giugno 1955. Per il suddetto periodo spettano, inoltre, agli assuntori ed ai loro dipendenti, le indennita' una tantum di cui all'annessa tabella (allegato B) da corrispondersi per meta' con l'entrata in vigore della presente legge e per il rimanente il 1° luglio 1958. Le indennita' di cui al precedente comma sono ridotte di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi in cui, nel periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, i personali predetti non abbiano dato prestazioni per almeno sedici giorni. Le indennita' stesse non sono computabili ad alcun effetto ai fini assicurativi e previdenziali.

Testo vigente dal 1 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-05;224~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari