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[1]Il n. 2 dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726, e' cosa modificato:

[2]«All'art. 3 e' sostituito il seguente:

[3]«I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente saranno costituiti da:

  • a)un contributo annuo dello Stato di L. 8.000.000 da versare in rate trimestrali posticipate;
  • b)un contributo del 5 per cento sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta e i cartoni occorrenti per le Amministrazioni dello Stato) fabbricati nel Regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno.1

[4]«Lo stesso contributo e' applicato altresi' sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci;

  • c)un contributo annuo di L. 2.000.000 a carico dei produttori nel Regno di fibre tessili artificiali;
  • d)un contributo di L. 5 per ogni quintale di cellulosa importata e prodotta nel Regno e destinata ad impieghi, diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali.1

[5]«Le modalita' per l'applicazione e la riscossione dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) ed eventuali modifiche della misura di tutti i contributi previsti nel presente articolo, saranno stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 marzo 1956, n. 168

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1953

La L. 28 marzo 1956, n. 168 ha disposto: - (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dalle cartiere nazionali, dai loro consorzi e dagli importatori, previsto dall'art. 1, lettera b) della legge 13 giugno 1940, n. 868, e' stabilito, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 3 per cento"; - (con l'articolo unico, comma 6) che "Il contributo dovuto all'Ente, ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 13 giugno 1940, n. 868, e' stabilito, per il periodo che va dal 16 gennaio 1951 al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 2,70 per cento"; - (con l'articolo unico, comma 8) che "Il contributo dovuto all'Ente dagli importatori e dai produttori di cellulosa destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali, previsto dall'art. 1, lettera d), della legge 13 giugno 1940, n. 868, e' stabilito nelle seguenti misure: a) dal 16 gennaio 1951 al 31 dicembre 1952 in lire 5,40 al chilogrammo; b) a decorrere dal 1 gennaio 1953 e fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, in lire 3,15 al chilogrammo".

Testo in vigore dal 18 aprile 1956 al 24 marzo 1993

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 9/1959

    Questione infondata
    9 marzo 1959

    pronunciando con unica sentenza sui tre procedimenti riuniti indicati in epigrafe: respinge le eccezioni di inammissibilità proposte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e dall'Avvocatura generale dello Stato; dichiara non fondate le questioni, proposte con le ordinanze della Corte di cassazione, Sezioni unite civili, del 28 gennaio 1957, e con l'ordinanza del T…

    Art. 23 cost. · Art. 25 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 48/1958

    Altra decisione
    2 luglio 1958

    previa riunione delle tre cause indicate in epigrafe: dispone che il Giudice relatore Tomaso Perassi assuma le opportune informazioni presso la Camera dei Deputati. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -…

    Art. 1 Modificazioni al Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 aprile 1956

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1940 al 18 aprile 1956.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 marzo 1956, n. 168

    La L. 28 marzo 1956, n. 168 ha disposto: - (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dalle cartiere nazionali, dai loro consorzi e dagli importatori, previsto dall'art. 1, lettera b) della legge 13 giugno 1940, n. 868, e' stabilito, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 3 per cento"; - (con l'articolo unico, comma 6) che "Il contributo dovuto all'Ente, ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 13 giugno 1940, n. 868, e' stabilito, per il periodo che va dal 16 gennaio 1951 al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 2,70 per cento"; - (con l'articolo unico, comma 8) che "Il contributo dovuto all'Ente dagli importatori e dai produttori di cellulosa destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali, previsto dall'art. 1, lettera d), della legge 13 giugno 1940, n. 868, e' stabilito nelle seguenti misure: a) dal 16 gennaio 1951 al 31 dicembre 1952 in lire 5,40 al chilogrammo; b) a decorrere dal 1 gennaio 1953 e fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, in lire 3,15 al chilogrammo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-06-13;868~art1 · fonte del testo

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