Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/1958

Altra decisione · depositata il 02/07/1958 · relatore Tomaso Perassi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,

ultimo comma, della legge 13 giugno 1940, n. 868, e della legge 28

marzo 1956, n. 168, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 28 gennaio 1957 della Corte di cassazione, Sezioni

unite civili, emessa nel procedimento civile vertente tra l'Ente

nazionale per la cellulosa e per la carta e la Soc. per az. Cartiera

italiana ed altre cartiere, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 187 del 27 luglio 1957 ed iscritta al n. 69 del Registro

ordinanze 1957;

2) ordinanza 28 gennaio 1957 della Corte di cassazione, Sezioni

unite civili, emessa nel procedimento civile vertente tra l'Ente

nazionale per la cellulosa e per la carta e la Soc. per az. Cartiera

Ambrogio Binda ed altre cartiere, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 187 del 27 luglio 1957 ed iscritta al n. 70 del

Registro ordinanze 1957;

3) ordinanza 8 gennaio 1958 del Tribunale di Bergamo emessa nel

procedimento civile vertente tra l'Ente nazionale per la cellulosa e

per la carta e la Soc. per az. Cartiera Paolo Pigna, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 15 marzo 1958 ed iscritta

al n. 11 del Registro ordinanze 1958.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 25 giugno 1958 la relazione del

Giudice Tomaso Perassi;

uditi gli avvocati Paolo Barile, Gennaro Werthmuller e Mario

Boneschi per le cartiere, gli avvocati Carlo Arturo Jemolo e Antonio

Sorrentino per l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e il

sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state

proposte, in ordine alla legge 28 marzo 1956, n. 168, "Provvidenze per

la stampa", diverse questioni relative alla legittimità formale della

legge stessa, a sostegno delle quali sono stati prodotti i resoconti

stenografici delle sedute delle Commissioni riunite interni e industria

della Camera dei Deputati che hanno esaminato, in sede legislativa, la

proposta di legge d'iniziativa dei deputati Agrimi ed altri:

Provvidenze per la stampa (743); che l'Avvocatura dello Stato e la

difesa dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta hanno

rilevato che i detti resoconti non hanno valore di documentazione

ufficiale;

Considerato che, restando sospesa ed impregiudicata ogni questione,

si appalesa opportuno, ai fini della decisione, acquisire idonei

elementi di fatto da fonti ufficiali;

che è il caso di riunire fin da ora le tre cause;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

previa riunione delle tre cause indicate in epigrafe:

dispone che il Giudice relatore Tomaso Perassi assuma le opportune

informazioni presso la Camera dei Deputati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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