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[1]Il n. 2 dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726, e' cosa modificato:
[2]«All'art. 3 e' sostituito il seguente:
[3]«I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente saranno costituiti da:
- a)un contributo annuo dello Stato di L. 8.000.000 da versare in rate trimestrali posticipate;
- b)un contributo del 5 per cento sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta e i cartoni occorrenti per le Amministrazioni dello Stato) fabbricati nel Regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno.
[4]«Lo stesso contributo e' applicato altresi' sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci;
- c)un contributo annuo di L. 2.000.000 a carico dei produttori nel Regno di fibre tessili artificiali;
- d)un contributo di L. 5 per ogni quintale di cellulosa importata e prodotta nel Regno e destinata ad impieghi, diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali.
[5]«Le modalita' per l'applicazione e la riscossione dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) ed eventuali modifiche della misura di tutti i contributi previsti nel presente articolo, saranno stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 22 luglio 1940 al 18 aprile 1956
