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L'art. 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' modificato come segue: Il primo, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "I decreti con cui e' conferita la pensione di guerra sono revocabili o modificabili quando ricorrano i casi contemplati dall'art. 9 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e nei termini previsti da detto articolo. Nei casi di revoca per dolo, la soppressione degli assegni o della pensione ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi del successivo art. 110". L'ultimo comma e' sostituito dai seguenti: "A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato. Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non puo' mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, ne' di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto specificato dal precedente art. 44".

Testo in vigore dal 5 novembre 1957 al 21 dicembre 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-10-27;1028~art1 · fonte del testo

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