Il primo ed il secondo comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituiti dal seguente: "Nei casi di aggravamento delle infermita' per le quali siasi concessa pensione ed assegno rinnovabile ed indennita' per una volta tanto, l'invalido puo' chiederne la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda e' respinta, essa puo' essere rinnovata non piu' di due volte".

Testo vigente dal 6 dicembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240~art10 · fonte del testo

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