Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
V. sent. n. 149/1969.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750
Va dichiarata manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria 5 novembre 1969 (n. 60 reg. ord. 1970, Gazz. Uff. n. 76 del 25 marzo 1970) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei confronti degli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande. La dichiarazione di manifesta infondatezza deve investire non solo l'art. 1 - già dichiarato parzialmente illegittimo con la sentenza n. 149 del 1969 - ma anche l'art. 3 della legge n. 283 del 1962, il quale, benché non formalmente esaminato nel precedente giudizio, limitandosi ad indicare quali pubblici dipendenti possono effettuare ispezioni e prelievi di campioni ed a riconoscere ai medesimi la qualifica di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, si riferisce ad una fase del procedimento di controllo contro le frodi alimentari anteriore al sorgere di indizi di reità, ed in relazione alla quale, con la sentenza n.149 del 1969 fu perciò già riconosciuta la non fondatezza della questione.
Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande · Art. 3 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1962 al 26 marzo 2021. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le ispezioni ed i prelievi di campioni di cui all'articolo 1) sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorita' sanitaria provinciale o comunale. Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art3 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.