Corte costituzionale

Sentenza n. 118/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 35,

secondo comma, del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719 (disciplina igienica

della produzione e del commercio delle acque gassate), degli artt. 5, 6

e 7 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 1929, sulle frodi nella torrefazione

del caffè, e degli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283,

sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze

alimentari e delle bevande, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 settembre 1969 dal pretore di Santa Maria

Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Di Vilio Lorenzo,

iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 10 dicembre 1969;

2) ordinanza emessa il 15 novembre 1969 dal pretore di Melito Porto

Salvo nel procedimento penale a carico di Crogliano Francesco, iscritta

al n. 460 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970;

3) ordinanza emessa il 5 novembre 1969 dal tribunale di Reggio

Calabria nel procedimento penale a carico di Loddo Andrea, iscritta al

n. 60 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 26 settembre 1969, emessa nel procedimento

penale a carico di Lorenzo Di Vilio, il pretore di Santa Maria Capua

Vetere ha proposto una questione di legittimità costituzionale

dell'art. 35 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719, sulla disciplina

igienica della produzione e del commercio delle acque gassate,

limitatamente alla parte concernente la prima analisi dei campioni.

Il giudice a quo, richiamati i principi affermati da questa Corte

nella sentenza n. 86 del 1968, rileva che le operazioni di prelevamento

dei campioni e di analisi delle acque gassate costituiscono vera e

propria attività di polizia giudiziaria, in relazione alla quale,

tuttavia, non è consentito l'esercizio del diritto di difesa: di tal

che l'art. 35, secondo comma, del decreto dovrebbe essere dichiarato

costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 24 della

Costituzione.

2. - Ai principi enunciati nella sentenza n. 86 del 1968 si

richiama anche il tribunale di Reggio Calabria - oR.D. 5 novembre 1969,

emessa nel procedimento penale a carico di Andrea Loddo - nel proporre

una questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6 e 7 del

R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 1929, sulle frodi nella torrefazione del

caffè e degli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla

disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze

alimentari e delle bevande.

Ad avviso del tribunale, le predette disposizioni, in quanto

prevedono la possibilità di eseguire analisi chimiche nel corso di

indagini preliminari di polizia giudiziaria e, quindi, l'esecuzione di

veri e propri atti istruttori senza che in alcun modo siano rispettate

le garanzie costituzionali della difesa, violerebbero gli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione.

3. - In base a motivi analoghi gli artt. 5, 6 e 7 del predetto

decreto n. 1929 del 1925 sono stati denunziati, in riferimento all'art.

24 della Costituzione, dal pretore di Melito Porto Salvo con ordinanza

del 15 novembre 1969, emessa nel procedimento penale a carico di

Francesco Crogliano.

4. - Innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e

non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Ai sensi

dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le cause

vengono decise in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - Poiché le tre ordinanze indicate in epigrafe propongono

identiche o analoghe questioni di legittimità costituzionale, i

relativi giudizi vengono riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La questione proposta dal pretore di Santa Maria Capua Vetere

e relativa al D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719, deve essere dichiarata

inammissibile. Essa, infatti, ha ad oggetto disposizioni contenute in

un decreto presidenziale che - emanato su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri di concerto con vari ministri, sentito il

Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato - ha

natura di regolamento (e come tale si autoqualifica nel preambolo) ed

è quindi privo di forza di legge.

3. - L'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (avente ad oggetto

la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze

alimentari e delle bevande) è già stato sottoposto a controllo di

legittimità costituzionale in occasione dei giudizi definiti con

sentenza n. 149 del 1969. La Corte ebbe allora ad accertare che le

ispezioni, i prelievi dei campioni e la loro prima analisi "si

inquadrano nella vigilanza amministrativa a tutela della salute

pubblica e, in quanto intervengono prima che ci sia un indiziato di

reato, non possono essere considerati atti processuali di istruttoria";

affermò, invece, che diversa è la situazione quando l'analisi abbia

dato esito sfavorevole, giacché da quel momento un indiziato di reato

c'è e di conseguenza, nel rispetto dell'art.24 della Costituzione, il

procedimento di revisione delle analisi, i cui risultati sono

certamente utilizzabili nel giudizio penale, deve essere assistito da

adeguate garanzie difensive. In base a tali considerazioni l'art. 1

della legge in esame venne dichiarato illegittimo nella sola parte in

cui, per la fase di revisione delle analisi, esso escludeva

l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di

procedura penale.

L'attuale questione deve essere quindi dichiarata manifestamente

infondata. Tale dichiarazione deve investire non solo l'art. 1, ma

anche l'art. 3 della legge. Ed infatti questa seconda disposizione -

che non fu formalmente esaminata nel precedente giudizio - si limita ad

indicare quali pubblici dipendenti possono effettuare ispezioni e

prelievi di campioni ed a riconoscere ai medesimi la qualifica di

agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria: essa si riferisce,

dunque, ad una fase che è anteriore al sorgere di indizi di reità, ed

in relazione a tale fase la Corte già riconobbe la non fondatezza

della questione.

4. - Per quanto riguarda gli artt. 5, 6 e 7 del R.D.L. 15 ottobre

1925, n. 1929 (contenente "provvedimenti per combattere le frodi nella

torrefazione del caffè"), denunziati in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, la questione deve essere decisa facendo

applicazione dei principi enunciati nella già ricordata decisione n.

149 del 1969. Anche a proposito delle disposizioni ora in esame si deve

ribadire che le operazioni attinenti alla prima analisi rientrano

nell'ambito di un'attività puramente amministrativa. La revisione,

invece, interviene quando l'esito sfavorevole della prima analisi fa

considerare il soggetto interessato come indiziato di reato (a maggior

ragione quando, come nel caso di specie (cfr. art. 6, secondo comma), a

tale esito sfavorevole segue l'immediata denuncia all'autorità

giudiziaria): negargli, a partire da quel momento, ogni intervento

difensivo in relazione ad accertamenti che possono essere posti dal

giudice a fondamento di una pronunzia di colpevolezza equivale a

negargli quel diritto che l'art. 24 della Costituzione garantisce come

inviolabile.

Ciò posto, la questione deve essere dichiarata non fondata per

quanto attiene all'art. 5, che indica gli istituti presso i quali i

campioni devono essere analizzati, ed all'art. 6, che concerne gli

adempimenti conseguenti all'esito sfavorevole della prima analisi.

L'art. 7, primo comma, deve essere invece dichiarato costituzionalmente

illegittimo nella parte in cui, per la revisione delle analisi, esclude

l'applicazione degli articoli 390, 304 bis, ter e quater del codice di

procedura penale.

5. - Dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale

dell'art. 7, primo comma, del R.D.L. n. 1929 del 1925 - così come,

analogamente, dalla parziale illegittimità dichiarata nella sentenza

n. 149 del 1969 a proposito del R.D.L. n. 2033 del 1925, della legge n.

283 del 1962 e della legge n. 580 del 1967 - deriva che, ferma

restando la fase di revisione delle analisi che i pubblici istituti

indicati dalla legge hanno l'obbligo di eseguire su richiesta degli

interessati, ad essa devono applicarsi le garanzie difensive previste

dalle richiamate disposizioni del codice processuale.

Tale conseguenza discende in modo non equivoco dalla struttura del

dispositivo e dagli effetti che ad esso vanno collegati: effetti che -

a parte la loro decorrenza - in nulla differiscono da quelli di una

legge che avesse sottoposto la revisione delle analisi alla stessa

disciplina che, per quanto riguarda gli interventi del difensore, il

codice di procedura detta per le ordinarie perizie istruttorie.

La Corte ritiene doverosa questa precisazione di fronte alla

circolare n. 53 emanata il 13 marzo 1970 dal Ministro della sanità,

che, in quanto adotta una diversa qualificazione del procedimento di

revisione rispetto a quella enunciata dalla Corte a fondamento delle

statuizioni contenute nella sentenza n. 149 del 1969 (nell'esercizio,

dunque, di sue istituzionali attribuzioni) e conferisce alla

dichiarazione di illegittimità costituzionale una portata ben più

ampia di quella che ad essa va riconosciuta, può avere l'effetto di

paralizzare il diritto dell'interessato di richiedere la revisione;

può, cioè, aver per conseguenza che al cittadino sia negata la

possibilità di una difesa che la Corte, facendo applicazione di un

principio costituzionale, ha statuito sia arricchita da adeguate

garanzie, non certo abolita del tutto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo

comma, del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 1929 (contenente "provvedimenti

per combattere le frodi nella torrefazione del caffè") nella sola

parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione

degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 5 e 6 dello stesso decreto, proposta dall'ordinanza del

pretore di Melito Porto Salvo in riferimento all'art. 24 della

Costituzione e dall'ordinanza del tribunale di Reggio Calabria anche in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

c) dichiara, nei sensi di cui in motivazione, la manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt.

1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina

igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e

delle bevande"), proposta dall'ordinanza del tribunale di Reggio

Calabria in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

d) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 35 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719

(contenente il "regolamento per la disciplina igienica della produzione

e del commercio delle bibite analcooliche gassate e non gassate

racchiuse in recipienti chiusi"), proposta dall'ordinanza del pretore

di Santa Maria Capua Vetere in riferimento all'art. 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari