Corte costituzionale

Ordinanza n. 181/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/12/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3

della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della

produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e

dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 (modificazioni ed

integrazioni della legge 30 aprile 1962, n. 283), promosso con

ordinanza emessa il 18 marzo 1970 dal pretore di Cosenza nel

procedimento penale a carico di Nigro Rita ed altri, iscritta al n. 204

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 184 del 22 luglio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che la ordinanza indicata in epigrafe propone questione di

legittimità costituzionale concernente gli artt. 1 e 3 della legge 30

aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e della

vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e l'art. 1 della

legge 26 febbraio 1963, n. 441 (modificazioni ed integrazioni della

legge 30 aprile 1962, n. 283), in riferimento agli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 149 del 27 novembre

1969 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

30 aprile 1962, n. 283 (nel testo modificato dalla legge 26 febbraio

1963, n. 441) nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude

l'applicazione degli artt. 390 e 304 bis, ter e quater del codice di

procedura penale;

che nella stessa sentenza vennero ritenute non fondate altre

questioni - anch'esse proposte nei confronti del suindicato art. 1

della legge 30 aprile 1962, n. 283 - aventi ad oggetto le disposizioni

relative alle operazioni di prelievo e di prima analisi dei campioni;

che di conseguenza con la ordinanza n. 104 del 4 giugno 1970, fu

dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale proposta nei confronti, oltre che dell'art. 1, dell'art.

3 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

che riguardo alle parti dell'art. 1 non dichiarate illegittime con

la sentenza n. 149 del 27 novembre 1969, ed all'art. 3 della legge 30

aprile 1962, n. 283, l'ordinanza di rimessione non adduce motivi che

possano indurre a conclusioni diverse da quelle delle precedenti

sentenza e ordinanza.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283

(disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze

alimentari e delle bevande), modificato dall'art. 1 della legge 26

febbraio 1963, n. 441 (modificazioni ed integrazioni della legge 30

aprile 1962, n. 283), dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la

sentenza 27 novembre 1969, n. 149, nella parte in cui per la revisione

delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e

quater del codice di procedura penale, nonché dell'art. 3 della stessa

legge 30 aprile 1962, n. 283.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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