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Le prefetture, almeno dieci giorni prima della data di erogazione, provvedono ad inviare alla locale direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni i mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari corredati da elenchi degli aventi titolo a riscuotere, distinti per uffici postali incaricati di eseguire i pagamenti. Il pagamento viene effettuato, alla scadenza del giorno 26 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ciascun anno o in altra data da fissare con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per l'interno presso l'ufficio postale piu' vicino alla residenza del beneficiario, fatta salva per questi la facolta' di indicare diverso ufficio, nell'ambito della stessa provincia. La rata bimestrale comprende una mensilita' posticipata ed una anticipata. Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilita' percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa. I mandati di pagamento, di cui al primo comma, costituiscono ordine di pagamento e devono contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, le generalita' dell'avente diritto, il numero di iscrizione riportato nel libretto, l'importo netto da corrispondere ed eventualmente le generalita' del legale rappresentante o della persona delegata alla riscossione nonche' gli estremi della determinazione del comitato, di cui al precedente articolo 3.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1974 al 18 giugno 1989

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