((Le prefetture, almeno dieci giorni prima della data di erogazione, inviano alla locale direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni i mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari, corredati da elenchi firmati dal prefetto e dal dirigente di ragioneria della prefettura; tali elenchi, distinti per uffici postali incaricati dei pagamenti, debbono contenere l'indicazione del numero d'ordine, dell'avente titolo a riscuotere, del numero del mandato di pagamento, del numero di libretto, dell'importo da pagare e, qualora richiesta, la modalita' di estinzione mediante accreditamento in conto corrente postale, nonche' l'indicazione del numero di conto corrente postale)). Il pagamento viene effettuato, alla scadenza del giorno 26 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ciascun anno o in altra data da fissare con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per l'interno presso l'ufficio postale piu' vicino alla residenza del beneficiario, fatta salva per questi la facolta' di indicare diverso ufficio, nell'ambito della stessa provincia. La rata bimestrale comprende una mensilita' posticipata ed una anticipata. Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilita' percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa. ((I mandati di pagamento indicati nel primo comma, firmati dal prefetto e, ai fini del riscontro contabile, dal dirigente di ragioneria della prefettura, costituiscono ordini di pagamento; essi debbono contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, delle generalita' dell'avente diritto, ed eventualmente del rappresentante legale o della persona delegata alla riscossione, del numero del libretto, dell'importo da corrispondere, del numero di conto corrente postale ove richiesto, della deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica con il riconoscimento del diritto alla provvidenza. Le firme del prefetto e del dirigente di ragioneria della prefettura sui mandati di pagamento e sugli elenchi, nonche' il timbro della prefettura possono essere impressi a stampa da parte del competente centro elettronico del Ministero dell'interno, salvo che si tratti di titoli non compresi negli elenchi di cui al primo comma. I fac-simile delle firme sono trasmessi alla competente ragioneria provinciale dello Stato)).

Testo vigente dal 18 giugno 1989

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Che cosa è cambiato dal 18 giugno 1989

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 1974 al 18 giugno 1989. 55 parole tolte, 187 parole aggiunte.

Le prefetture, almeno dieci giorni prima della data di erogazione, tolto: provvedono ad inviare aggiunto: inviano alla locale direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni i mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiariaggiunto: , corredati da elenchi tolto: degli aventi titolo a riscuotere aggiunto: firmati dal prefetto e dal dirigente di ragioneria della prefettura; tali elenchi, distinti per uffici postali incaricati tolto: di eseguire i pagamenti aggiunto: dei pagamenti, debbono contenere l'indicazione del numero d'ordine, dell'avente titolo a riscuotere, del numero del mandato di pagamento, del numero di libretto, dell'importo da pagare e, qualora richiesta, la modalita' di estinzione mediante accreditamento in conto corrente postale, nonche' l'indicazione del numero di conto corrente postale. Il pagamento viene effettuato, alla scadenza del giorno 26 dei mesi di gennaio, … titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa. I mandati di pagamentotolto: , di cui al primo comma, costituiscono ordine di pagamento e devono aggiunto: indicati nel primo comma, firmati dal prefetto e, ai fini del riscontro contabile, dal dirigente di ragioneria della prefettura, costituiscono ordini di pagamento; essi debbono contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, tolto: le aggiunto: delle generalita' dell'avente diritto, tolto: il numero di iscrizione riportato nel libretto, l'importo netto da corrispondere ed eventualmente le generalita' del legale rappresentante aggiunto: ed eventualmente del rappresentante legale o della persona delegata alla riscossione tolto: nonche' gli estremi della determinazione del comitato, di cui al precedente articolo 3aggiunto: , del numero del libretto, dell'importo da corrispondere, del numero di conto corrente postale ove richiesto, della deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica con il riconoscimento del diritto alla provvidenza. Le firme del prefetto e del dirigente di ragioneria della prefettura sui mandati di pagamento e sugli elenchi, nonche' il timbro della prefettura possono essere impressi a stampa da parte del competente centro elettronico del Ministero dell'interno, salvo che si tratti di titoli non compresi negli elenchi di cui al primo comma. I fac-simile delle firme sono trasmessi alla competente ragioneria provinciale dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-18;854~art5 · fonte del testo

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