Il primo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e' sostituito dal seguente: "Le prefetture, almeno dieci giorni prima della data di erogazione, inviano alla locale direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni i mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari, corredati da elenchi firmati dal prefetto e dal dirigente di ragioneria della prefettura; tali elenchi, distinti per uffici postali incaricati dei pagamenti, debbono contenere l'indicazione del numero d'ordine, dell'avente titolo a riscuotere, del numero del mandato di pagamento, del numero di libretto, dell'importo da pagare e, qualora richiesta, la modalita' di estinzione mediante accreditamento in conto corrente postale, nonche' l'indicazione del numero di conto corrente postale". L'ultimo comma dell'articolo 5 della citata legge 18 dicembre 1973, n. 854, e' sostituito dal seguente: "I mandati di pagamento indicati nel primo comma, firmati dal prefetto e, ai fini del riscontro contabile, dal dirigente di ragioneria della prefettura, costituiscono ordini di pagamento; essi debbono contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, delle generalita' dell'avente diritto, ed eventualmente del rappresentante legale o della persona delegata alla riscossione, del numero del libretto, dell'importo da corrispondere, del numero di conto corrente postale ove richiesto, della deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica con il riconoscimento del diritto alla provvidenza. Le firme del prefetto e del dirigente di ragioneria della prefettura sui mandati di pagamento e sugli elenchi, nonche' il timbro della prefettura possono essere impressi a stampa da parte del competente centro elettronico del Ministero dell'interno, salvo che si tratti di titoli non compresi negli elenchi di cui al primo comma. I fac-simile delle firme sono trasmessi alla competente ragioneria provinciale dello Stato". Gli uffici postali, per comprovate esigenze organizzative, previa autorizzazione della competente direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni, possono effettuare i pagamenti entro i tre giorni dalla data di pagamento del titolo fissata secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalita' necessarie per l'uso e la custodia delle matrici recanti le firme a stampa dei funzionari di cui al comma 2.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-05-29;211~art3 · fonte del testo

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