Le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni, entro il ventesimo giorno dal termine di cui al primo comma dell'articolo 7, trasmettono alle ragionerie provinciali dello Stato i mandati singoli di pagamento estinti, perche' accertino la legittimita' e la regolarita' dei pagamenti e, nel contempo, restituiscono alle prefetture i mandati singoli di pagamento non riscossi per i provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 7. Le ragionerie provinciali dello Stato inoltrano, quindi, gli elenchi, ai fini del successivo rimborso, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno. Nelle more del rimborso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni puo' richiedere al Ministero dell'interno un acconto pari ai nove decimi delle somme effettivamente anticipate.

Testo vigente dal 2 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-18;854~art8 · fonte del testo

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