Art. 2-ter — Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie
Per garantire il regolare svolgimento delle attivita' nonche' l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilita' di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, e' consentito, in via straordinaria, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, ((2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027)), prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non e' valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
Testo vigente dal 8 aprile 2025
