Art. 1-bis — Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento

((All'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:))

  • a)((al comma 9:
  • 1)al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per la fornitura del teleriscaldamento";
  • 2)al quinto periodo sono premesse le seguenti parole: "Nel caso della fornitura di gas naturale,";
  • 3)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso della fornitura del teleriscaldamento, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce un'apposita componente tariffaria volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e stabilisce, altresi', le misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio";))
  • b)((al comma 9-bis, dopo le parole: "per la fornitura di gas naturale" sono inserite le seguenti: "e del teleriscaldamento".))

Testo vigente dal 19 aprile 2026

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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-20;21~art1bis · fonte del testo

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