Art. 1-ter — Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di informazioni ai clienti delle società di vendita di energia al dettaglio
All'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identita' dell'intermediario con cui e' stata sottoscritta l'offerta e sia fornita" sono sostituite dalle seguenti: "i clienti finali ricevano in via elettronica informazioni sulla fatturazione e sulle bollette che comprendono, a beneficio dei medesimi clienti finali, l'indicazione dell'identita' dell'intermediario mediante il quale e' stata sottoscritta la fornitura; tale informazione e' resa disponibile esclusivamente al venditore che emette la bolletta e al cliente finale; sia fornita".
Testo vigente dal 19 aprile 2026
