Art. 3-bis — Aggravante del reato di danneggiamento
All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), e' aggiunto il seguente: "5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive".
Testo vigente dal 6 aprile 2007
