Art. 11-quater — Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori
Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "di capienza superiore alle diecimila unita'" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500 unita'". Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.
Testo vigente dal 6 aprile 2007
