Art. 4 — Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni
1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento";
- b)al comma 2, le parole: "1º gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014"
Testo vigente dal 12 agosto 2012
