Art. 3 — Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto
All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.». ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
Testo vigente dal 19 aprile 2016
