Art. 46-bis — Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro

Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 9, lettera h), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attivita' di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale";
  • b)all'articolo 1, dopo il comma 17 e' inserito il seguente: "17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la lettera i-bis) e' aggiunta la seguente: "i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti con contratto di apprendistato" ";
  • c)all'articolo 1, comma 26, capoverso "Art. 69-bis", comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi";
  • 2)alla lettera b), le parole: "corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi";
  • d)all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso "Art. 70", comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio";
  • e)all'articolo 2, comma 46, alla lettera a), alinea, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014" e la lettera b) e' abrogata;
  • f)all'articolo 2, dopo il comma 46 e' inserito il seguente: "46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza della disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative";
  • g)all'articolo 2, comma 57, le parole: ", al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014" e le parole: "al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016";
  • h)all'articolo 2, il comma 70 e' sostituito dal seguente: "70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: 'qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata' sono sostituite dalle seguenti: 'quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali'. L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2016";
  • i)all'articolo 2, dopo il comma 70 e' inserito il seguente: "70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
  • l)all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "della presente legge," sono inserite le seguenti: "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,". All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: "b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
  • b-ter)per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti". 3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g) del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a 12 milioni di euro per l'anno 2014, mediante le maggiori entrate derivanti dalla medesima lettera g) del comma 1 e, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Testo vigente dal 12 agosto 2012

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urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art46bis · fonte del testo

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