Art. 14 — Autonomia finanziaria dei porti

Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: «Art. 18-bis(Autonomia finanziaria delle autorita' portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti). - 1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto ((dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto)), nel limite di 70 milioni di euro annui. 2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare ((dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonche')) la quota da iscrivere nel fondo. 3. Le autorita' portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo. 4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota ((dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite)) e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalita' perequative, tenendo altresi' conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali. 5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorita' portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A. 6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.». All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Testo vigente dal 12 agosto 2012

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 2012 al 12 agosto 2012. 39 parole tolte, 40 parole aggiunte.

… alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto tolto: e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorita' portuali aggiunto: dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 70 milioni di euro annui. 2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare tolto: delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto tolto: e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorita' portuali e aggiunto: dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonche' la quota da iscrivere nel fondo. 3. Le autorita' portuali trasmettono al Ministero … di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota tolto: delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto tolto: e delle accise ad esso relative aggiunto: dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalita' perequative, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art14 · fonte del testo

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