Art. 26 — Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni

In relazione ai finanziamenti agevolati gia' concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, puo' essere disposta, per una sola volta, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013. La sospensione determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alla rata sospesa sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero, ove le rate risultino gia' scadute alla data di concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, maggiorati degli interessi di mora. ((A tal fine)) il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, stabiliscono, per le agevolazioni di rispettiva competenza, condizioni e criteri per la concessione del suddetto beneficio nonche' i termini massimi per la relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata gia' adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosita' nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo, e determinando, in tal caso, modalita' di restituzione graduali. Qualora dalla traslazione del piano di ammortamento consegua il superamento dell'equivalente sovvenzione lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvedono, per le agevolazioni di rispettiva competenza, alla rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa. ((2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))

Testo vigente dal 12 agosto 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 2012 al 12 agosto 2012. 5 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, maggiorati degli interessi di mora. tolto: Al aggiunto: A tal fine il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e … ricerca provvedono, per le agevolazioni di rispettiva competenza, alla rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa. tolto: La norma non comporta aggiunto: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblicatolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art26 · fonte del testo

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