Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, alle cui dirette dipendenze opera il Nucleo ispettivo costituito ai sensi dell'articolo 19, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, dispone anche su richiesta del CIPE, verifiche concernenti l'attuazione dei programmi di investimento delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche territoriali, nonche' degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria. A tale scopo gli ispettori possono essere autorizzati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ad accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere, ai fini della constatazione dello stato di realizzazione delle opere stesse e di ogni altra utile rilevazione. L'omissione delle comunicazioni e dei dati richiesti, le gravi carenze nelle realizzazioni e qualsiasi azione od omissione volta ad ostacolare o influenzare l'espletamento dei compiti istituzionali degli ispettori possono comportare la revoca dei finanziamenti disposti. Nell'esercizio dell'attivita' di verifica gli ispettori si avvarranno della collaborazione della Guardia di finanza. L'incarico ai membri del Nucleo ispettivo e' affidato, ((per quattro anni)), con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e, per quanto concerne il personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nella misura massima compatibile con le esigenze funzionali degli altri uffici del Ministero stesso. Si applicano ai membri del Nucleo ispettivo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 7 della presente legge. L'accesso ai posti nella qualifica di primo dirigente, che si renderanno disponibili nel ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica per effetto del presente articolo, avviene a norma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Testo vigente dal 9 febbraio 1995

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1986 al 9 febbraio 1995. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… della collaborazione della Guardia di finanza. L'incarico ai membri del Nucleo ispettivo e' affidato, tolto: a tempo determinato aggiunto: per quattro anni, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e, per quanto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-12-17;878~art9 · fonte del testo

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