Art. 9-undecies — Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti
Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, nonche' del recepimento di tale ripartizione con delibera del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere su livello del finanziamento del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato, e' autorizzato a concedere anticipazioni:
- a)alle regioni, relativamente al finanziamento destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al finanziamento destinato alla medicina penitenziaria ai sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- b)agli altri enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e per i quali non sia gia' previsto uno specifico regime di anticipazione, ovvero non siano stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai fini del riconoscimento delle risorse. L'anticipazione di cui al comma 1 e' erogata in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultima ripartizione delle disponibilita' finanziarie approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale, il riparto delle quote distinte e vincolate del relativo finanziamento destinato alle regioni, ivi comprese le quote indicate dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' effettuato, ove non siano gia' fissati altri termini ai sensi della legislazione vigente, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, secondo i criteri e i dati ultimi disponibili. A seguito della relativa Intesa raggiunta nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle more della deliberazione del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare alle regioni fino all'80 per cento degli importi assegnati, purche' non siano stabilite condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini dell'effettiva erogabilita' delle risorse. Sono fatti salvi i diversi regimi di anticipazione delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale gia' stabiliti dalla legislazione vigente. Il regime di anticipazione di cui al comma 2-bis si applica anche alle somme da erogare a titolo di compensazione per minori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more delle deliberazioni del CIPE, e' autorizzato ad effettuare le erogazioni delle somme di cui ai commi 2-bis e 2-ter anche con riferimento ai relativi finanziamenti riferiti agli esercizi 2016 e precedenti sui quali sia stata raggiunta la prevista Intesa. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater comunque entro i limiti degli stanziamenti del bilancio statale. Sono in ogni caso autorizzati recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce ed assegna alle universita' le risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere anticipazioni alle universita', a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio, ((in misura non superiore al 90 per cento)) del valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ((, ovvero del valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'universita' e della ricerca con decreto direttoriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi)). Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzati in sede di conguaglio eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.
Testo vigente dal 1 gennaio 2023
