Art. 6-bis — Disposizioni in materia di investimenti nel settore sanitario finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

((Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:))

  • a)((all'articolo 8-ter, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la missione 6, componente 1, investimento 1.1 'Case della Comunita' e presa in carico della persona' e investimento 1.3 'Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita')' nonche' per la missione 6, componente 2, subinvestimento 1.1.1 'Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN (Progetti in essere ex art. 2 DL 34/2020)', l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 del presente articolo relativa a nuove strutture, all'adattamento di strutture gia' esistenti e alla loro diversa utilizzazione nonche' all'ampliamento o alla trasformazione delle stesse si intende rilasciata contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione da parte dell'azienda sanitaria interessata, fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei criteri richiesti per la rendicontazione ai fini del PNRR. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi dichiarati nell'istanza ovvero della loro permanenza ai fini dell'adozione del provvedimento espresso";))
  • b)((all'articolo 8-quater, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, limitatamente agli interventi del PNRR ivi indicati, l'accreditamento si intende rilasciato contestualmente all'autorizzazione all'esercizio. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti ulteriori di qualificazione dichiarati ovvero della loro permanenza, ai fini dell'adozione del provvedimento espresso")).

Testo vigente dal 10 maggio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-11;32~art6bis · fonte del testo

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