Art. 1 — Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale
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All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1-ter, dopo le parole: «finanziamenti in conto soci,» sono inserite le seguenti: «secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;
- b)al comma 1-quinquies, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia e' autorizzata a sottoscrivere, aumenti di capitale sociale o finanziamento in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter.».
Testo in vigore dal 5 gennaio 2023 al 7 marzo 2023
