Art. 23 — Nuove misure in materia di Reddito di emergenza

Ferme restando le erogazioni gia' concesse del Reddito di emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Rem e' altresi' riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui al comma 5 del medesimo articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • a)un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • b)assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle ((indennita' di cui agli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto));
  • c)possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. La domanda per la quota di Rem di cui al comma 1 e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. Il riconoscimento della quota del Rem di cui al comma 1 e' effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

Testo vigente dal 14 ottobre 2020

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 14 ottobre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 2020 al 14 ottobre 2020. 3 parole tolte, 4 parole aggiunte.

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di cui agli articoli tolto: 10 e 11 aggiunto: 9, 10 e 12 del presente decreto;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art23 · fonte del testo

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