Art. 21-ter — Lavoro agile per genitori con figli con disabilità
Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti ((pubblici e)) privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilita' grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ((o figli con bisogni educativi speciali (BES),)) a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attivita' lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Testo vigente dal 13 maggio 2021
