Art. 1-ter — Proroga di agevolazioni previdenziali
Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al ((31 dicembre 2009)), nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 7,6 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro.
Testo vigente dal 12 aprile 2009
