Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e' inserito il seguente: "In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa". Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari e' prorogato al 31 dicembre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 10 All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: "colturali" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' le opere di trasformazione e miglioramento fondiario". All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procedera' all'accollo nei limiti dei fondi gia' stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149. Al fine di consentire al comune di Sanremo di entro il 31 dicembre 2009 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale gia' erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilita' previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi. 16 Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilita' collettiva e' differito al 31 dicembre 2007. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario e' altresi' autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 settembre 2009 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo e' versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che e' autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilita', per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalita' e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per assicurare la continuita' nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilita' del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma e' versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalita' di cui al presente comma. Per la medesima finalita', per l'anno 2009, e' assegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di 860.000 euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 660.000 euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e, quanto a 200.000 euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009". Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni. 30

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

10

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 18) che " I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, nonche' relativi al termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009". La suddetta modifica entra in vigore il 31/12/2008.

16

Il. D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 9, comma 4-bis) che "Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2010".

Corte Costituzionale

30

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 15 luglio 2015, n. 154 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2015, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 7-ter del presente articolo.

Testo vigente dal 23 luglio 2015

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 154/2015

    Ha colpito questo articolo
    15 luglio 2015

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., l'art. 26, comma 7-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31), che, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 145, comma 96, della legge n. 388 del 2000, estende agli agrotecnici l'abilitazione a compiere alcune operazioni in materia catastale, tra cui gli atti di aggiornamento geometrico. La disposizione censurata, inserita nel provvedimento d'urgenza in sede di conversione, appare mossa dall'unico obiettivo di superare un contrasto giurisprudenziale sorto sull'individuazione dei soggetti abilitati a sottoscrivere determinati atti catastali. Sicché, in relazione alle caratteristiche originarie del decreto legge di riferimento, che è un provvedimento "milleproroghe", risulta palese che la norma in oggetto non proroga alcun termine previsto da precedenti disposizioni legislative, né prefigura interventi di riassetto di carattere finanziario. Pertanto, si versa in un caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge. L'inserimento in sede di conversione di una norma eterogenea rispetto all'oggetto e alla finalità del decreto legge concretizza un uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione attribuisce ad esso, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge il decreto governativo. (Restano assorbite le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost.) Per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 251 del 1986, recante l'istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici, nella parte in cui non prevede l'esercizio, da parte di tale categoria di professionisti, di compiti inerenti alla formazione e redazione dei tipi di frazionamento e/o mappale, v. la citata sentenza n. 441/2000. Sul potere del giudice a quo di valutare la sussistenza della giurisdizione e dell'interesse a ricorrere, v., ex multis , le citate sentenze nn. 91/2013, 41/2011, 270/2010, 50/2007 e 62/1992. Sulla natura meramente "esterna", strumentale al riscontro della rilevanza della questione, della verifica compiuta dalla Corte costituzionale circa la giurisdizione del rimettente e l'interesse a ricorrere, v. la citata sentenza n. 241/2008. Per l'affermazione che il difetto di giurisdizione del rimettente può essere rilevato dalla Corte costituzionale solo nei casi in cui appaia manifesto, dovendo invece la relativa indagine arrestarsi qualora il rimettente abbia motivato in maniera non implausibile sulla sussistenza della propria potestas iudicandi , v., ex multis , le citate sentenze nn. 116/2013, 279/2012, 94/2009 e l'ordinanza n. 318/2013. Sull'assorbimento delle questioni sollevate in riferimento a diversi parametri costituzionali, quando la censura che presenta pregiudizialità logico-giuridica è fondata, v. le citate sentenze nn. 162/2012, 80/2012, 93/2011 e 293/2010. Per l'affermazione che i provvedimenti "milleproroghe" «devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale», v. la citata sentenza 22/2012. Sull'impossibilità di inserire nella legge di conversione norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, v. le citate sentenze nn. 251/2014, 32/2014, 22/2012, 355/2010 e l'ordinanza n. 34/2013. Per l'affermazione che la possibilità del Governo di ricorrere al decreto-legge deve essere limitata ai soli casi straordinari di necessità e urgenza, v. le citate sentenze nn. 128/2008 e 171/2007.

    Art. 26 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 23 luglio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2010 al 23 luglio 2015.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 15 luglio 2015, n. 154 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2015, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 7-ter del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248~art26 · fonte del testo

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