Art. 1 — Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1088 e' sostituito dal seguente: "1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attivita' dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualita', ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purche' non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.";
  • b)il comma 1089 e' sostituito dal seguente: "1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 e' riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.";
  • c)al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)le parole: "o di lavoro autonomo" sono soppresse;
  • 2)il terzo periodo e' soppresso.
  • 3)((NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2008, N. 207, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 27/2/2009, N. 14)). I commi 380 e 381 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

Testo vigente dal 1 marzo 2009

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2009

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2008 al 1 marzo 2009. 36 parole tolte, 20 parole aggiunte.

3) tolto: all'ultimo periodo, le parole: "e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e2009" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno 2009" aggiunto: NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2008, N. 207, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 27/2/2009, N. 14. I commi 380 e 381 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-03;171~art1 · fonte del testo

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