In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di concorrenza bancaria dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, il numero dei contratti a tempo determinato, di cui all'articolo 11, comma 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' incrementato di quattro unita'. Per le medesime finalita' e' autorizzata l'assunzione straordinaria di otto dipendenti a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale pubblica ed e' consentito l'istituto del comando per professionalita' non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorita' ((nel limite massimo di sei unita')). La presente disposizione non comporta un aumento del numero dei posti nella pianta organica dell'Autorita'. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ((ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni)).
Testo vigente dal 30 marzo 2006
